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Aggiornato il: 29 Giugno 2020

Servizi per l'imprenditore

Operatori metalli preziosi

Operatori metalli preziosi  - Camera di Commercio di Trento

Gli Ispettori metrici operano controlli presso gioiellerie, produttori, laboratori ecc. e verificano la regolarità e presenza sugli oggetti del marchio di identificazione e del marchio recante il titolo in millesimi del metallo prezioso nonché dei punzoni in dotazione recanti il marchio di identificazione. Per l’attività di analisi si avvalgono di Laboratori accreditati a livello nazionale.

Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio)
Devono iscriversi i seguenti soggetti: 

  • venditori di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
  • fabbricanti di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
  • importatori di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

Le aziende iscritte nel Registro, sono tenute ad imprimere sugli oggetti realizzati in metallo prezioso il proprio marchio di identificazione. Esso è costituito da un’impronta poligonale recante all’interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all’azienda assegnataria del marchio, nonché la sigla della provincia ove l’azienda ha la propria sede legale.

Iscrizione al Registro
Per l'iscrizione al Registro bisogna fare domanda utilizzando l'apposito modulo in marca da bollo da 16,00 Euro, alla Camera di Commercio competente per territorio in cui l'azienda ha sede legale.
Se la domanda viene presentata:
- personalmente, la firma dovrà essere apposta alla presenza dell’addetto alla ricezione, esibendo un valido documento di identità;
- per posta, il richiedente dovrà apporre la propria firma leggibile sulla fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un valido documento di identità.

Obblighi per i produttori e i venditori

  • gli oggetti in metallo prezioso (oro, argento, platino e palladio) fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica italiana devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo in millesimi del metallo fino contenuto nella lega, nonché il marchio di identificazione;
  • gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per esser posti in commercio sul territorio della Repubblica italiana, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello prescritto dalla norma italiana e che sia comprensibile per il consumatore finale;
  • gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica italiana, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore.

Titoli legali dei metalli preziosi
Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi (‰) e indica quante parti su mille della lega sono costituite da metallo prezioso. Il termine “carato” non può essere utilizzato poiché è l'unità di misura delle pietre preziose.
I titoli legali (da garantire a fusione per ogni parte degli oggetti) sono i seguenti:

Oro (Au)   Argento (Ag)   Platino (Pt)   Palladio (Pd)  
750    925 950 950
585 800 900 500
375   850  

Diritti di segreteria
Per ottenere il marchio di identificazione, devono essere corrisposti alla Camera di Commercio i seguenti importi quali diritti di saggio e marchio: 

  • Euro 65,00 per aziende artigiane iscritte all'Albo imprese artigiane e per Laboratori annessi ad aziende commerciali;
  • Euro 258,00 per aziende industriali;
  • Euro 516,00 per aziende industriali con oltre 100 dipendenti.

Il marchio viene dato in concessione ed è soggetto a rinnovo annuale previo pagamento di un diritto pari a:

  • Euro 32,00 per aziende artigiane iscritte all'Albo imprese artigiane e per Laboratori annessi ad aziende commerciali;
  • Euro 129,00 per aziende industriali;
  • Euro 258,00 per aziende industriali con oltre 100 dipendenti.

Detti importi devono essere versati entro il mese di gennaio di ciascun anno; per gli inadempienti si applica l'indennità di mora pari a 1/12 (del diritto annuo dovuto) per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento; trascorso un anno senza che il pagamento sia stato effettuato, il Servizio metrico provvede al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal Registro degli assegnatari dei marchi, dandone pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché, per le imprese artigiane, anche alla Banca d'Italia.

Normativa
Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150

Sanzioni
Per le violazioni alla vigente normativa in materia di metalli preziosi, sono previste sanzioni amministrative da un minimo di Euro 30,00 ad un massimo di Euro 3.098,00.
Ricorrendone il caso, e qualora il fatto costituisca reato, vi sarà anche la pubblicazione sui quotidiani locali dell'eventuale sentenza penale di condanna emessa dall’Autorità giudiziaria, trattandosi di reato contro la fede pubblica.
In caso di recidiva vi è la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

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