Spedizionieri

Lo spedizioniere è colui che, in forma organizzata e continuativa (impresa), assume il ruolo di intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione per conto del committente sulla base di un contratto stipulato con quest’ultimo.
Requisiti necessari
Per svolgere l’attività di spedizioniere in forma individuale o societaria è necessario possedere determinati requisiti (vedi allegati) morali, professionali ed economico-finanziari.
Come avviare l’attività
E’ necessario presentare una pratica telematica al Registro delle imprese attraverso ComUnica e allegare la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) utilizzando il modello “Spedizionieri” e il modello intercalare “Requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo.
La SCIA è necessaria per la sede dell’impresa (o della società) e per tutte le filiali o succursali (sedi secondarie e unità locali).
I modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato, e le autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere allegati all’istanza telematica trasmessa al Registro delle imprese.
All’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; il modello di dichiarazione e l’elenco dei soggetti che la devono sottoscrivere sono riportati in calce.
Dalla data di presentazione della SCIA l'impresa potrà iniziare immediatamente l'attività.
Verifica dei requisiti
La Camera di commercio ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e certificazioni allegate e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può vietare la prosecuzione dell’attività, fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione entro il termine fissato dall’amministrazione.
Costi
Per la presentazione della SCIA devono essere versati i diritti di segreteria, pari a 9 euro per le ditte individuali e 15 euro per le società, con le modalità previste per la presentazione telematica delle pratiche (ComUnica), oltre ai normali diritti per le pratiche del Registro delle imprese.
Sanzioni
Colui che intraprende l'attività di spedizioniere in mancanza dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 6 della Legge 14 novembre 1941 n. 1442 (e si intenda anche il caso di mancata designazione o mancata comunicazione della sostituzione del responsabile tecnico), è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.
Normativa
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.