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Aggiornato il: 24 Gennaio 2023

Servizi per l'imprenditore

La mediazione civile

La mediazione civile - Camera di Commercio di Trento

Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Trento è iscritto al n. 130 del Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e dispone di due sedi operative:

  • via Calepina 13 - 38122 Trento
  • via Bezzi 28 – 38068 Rovereto (TN) (sede operativa per gli incontri di mediazione)

E' obbligatoria nelle controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari e dal 1° gennaio 2017, in materia di energia elettrica e gas (anche per i cd prosumer, soggetti che sono al contempo consumatori di energia elettrica e produttori). Col consenso delle parti è possibile tenere gli incontri di mediazione anche in modaltà videoconferenza. 

Come si presenta la domanda
La mediazione può essere attivata:

  • da una delle due parti (o più), presentando il “modulo per la richiesta di attivazione della procedura”, compilato e completo degli allegati indicati, all’organismo territorialmente competente (Servizio Conciliazione di Trento o Rovereto), specificando all’interno della domanda se la competenza ricade su Trento o Rovereto:
    - via PEC all’indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it
    - con raccomandata AR indirizzata a: Camera di Commercio - Servizio di conciliazione, via Calepina, 13 - 38122 Trento (TN) 
    - consegna a mano presso la sede di Trento (TN) via Calepina 13 negli orari di ufficio.

L’assistenza di un avvocato è necessaria solo nelle mediazioni obbligatorie e in quelle disposte dal giudice in corso di causa. Negli altri casi le parti possono scegliere se farsi assistere o se presentarsi da sole.

Procedura
Entro trenta giorni dal deposito della domanda, il Servizio Conciliazione designa il mediatore, fissa la data del primo incontro tra le parti e ne dà comunicazione alle stesse.
La durata massima della procedura è di 3 mesi.
Durante il primo incontro il mediatore spiega le funzioni e le modalità della mediazione e verifica con le parti la possibilità di iniziare la procedura. Qualora tale incontro si concluda senza accordo, la condizione di procedibilità si ritiene comunque assolta. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore ne redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se l'accordo non viene raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione qualora le parti ne facciano richiesta.
In caso di successivo giudizio, il giudice può condannare la parte, che non ha partecipato all’incontro di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento del “contributo unificato” dovuto per la causa.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.
Al termine della procedura è richiesta la compilazione di un questionario di valutazione del servizio. 

Costi della procedura di mediazione
Le spese di avvio della procedura e le spese di mediazione variano a seconda del valore della lite (vedi tabella).

Le spese di avvio devono essere versate:

  • dalla parte che avvia la procedura al momento del deposito della domanda
  • dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e, in ogni caso, entro il primo incontro

Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di mediazione.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà, comunque devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale di accordo. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Per le somme corrisposte per il procedimento di mediazione, le parti possono beneficiare di un credito di imposta per un importo massimo di euro 500,00 in caso di successo della mediazione e per un importo di 250,00 euro in caso di insuccesso.

Qualora sia necessario effettuare più di due comunicazioni a mezzo raccomandata A.R., sono dovute, in aggiunta alle spese di avvio, le spese di spedizione per ciascuna raccomandata (10,00 euro + iva per un totale di 12,20 euro). Sono altresì a carico delle parti altre eventuali spese vive documentate sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

Modalità di pagamento

  • in contanti (sino al limite di 4.999,99 euro fino al 31/12/2023) - bancomat - carta di credito presso lo sportello del Servizio di conciliazione;
  • mediante pagamento on-line sulla piattaforma SIPA >>> che permette al cittadino/impresa di effettuare i pagamenti in assenza di un avviso di pagamento pagoPA.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni altra tassa o diritto, mentre il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di euro 50.000,00. 

Guida alla mediazione

Normativa e Regolamenti
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 
D.M. 6 luglio 2011, n. 145 
D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 
Regolamento di mediazione C.C.I.A.A. di Trento
Codice etico dei mediatori C.C.I.A.A. di Trento 
 

Contatti: 

Conciliazione

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887213 - 218 - 301
Orari 

Reperibilità telefonica:
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Si accede all'ufficio solo su appuntamento.

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