Mediazione e arbitrato
La Camera di commercio offre a cittadini e imprese due strumenti di risoluzione delle proprie controversie, alternativi alla giustizia civile.
La mediazione civile
La mediazione è una procedura nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, assiste le parti in lite, aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, costruita intorno alla collaborazione.
La normativa vigente prevede diversi tipi di mediazione:
- obbligatoria: la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione civile nelle controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 30 giugno 2023, con l’entrata in vigore della Riforma “Cartabia” (D.Lgs. 149/2022), la mediazione è condizione di procedibilità anche per le seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di subfornitura, di società di persone. Per la mediazione in materia di fornitura di energia elettrica e gas si informa che dal 1° gennaio 2024 la CCIAA di Trento non aderisce alla Convenzione stipulata tra Unioncamere e ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente); pertanto le domande di conciliazione devono essere presentate o presso il Servizio di conciliazione di ARERA oppure presso altri Organismi accreditati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Vedi >>>
- demandata: la mediazione è disposta dal giudice in sede di giudizio, anche di appello. Il giudice, qualora ne valuti l’utilità in base alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa, al comportamento delle parti, può disporre il tentativo di mediazione;
- contrattuale o statutaria: la mediazione è prevista da un'apposita clausola contrattuale o statutaria e diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- volontaria: il tentativo di mediazione può essere esperito anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte.
Per le materie che rientrano nell'obbligatorietà, e per le mediazioni demandate dal giudice, le parti dovranno essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione; è possibile tenere gli incontri di mediazione anche in videocollegamento con modalità telematica su richiesta della/e parte/i.
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Conciliazione
Via Calepina, 13
38122 Trento
Reperibilità telefonica:
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Si accede all'ufficio solo su appuntamento.