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Aggiornato il: 17 Gennaio 2024

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Saldi e vendite particolarmente favorevoli

Saldi e vendite particolarmente favorevoli - Camera di Commercio di Trento

In provincia di Trento le date di inizio delle vendite particolarmente favorevoli sono libere, ovvero possono essere effettuate durante tutto l’anno. Le imprese che se ne avvalgono, devono attenersi a specifici obblighi di pubblicità ed effettuare una comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune di appartenenza. Tale comunicazione può avvenire esclusivamente attraverso lo sportello telematico Suap. La trasmissione dei dati attraverso Suap avviene contestualmente ad entrambi gli enti, per competenza alla Camera di commercio e per conoscenza al Comune di appartenenza.

Tipologie di vendita

Vendite particolarmente favorevoli

Rientrano in tale tipologia i saldi, le vendite di fine stagione, le vendite speciali, straordinarie, di realizzo, di rimanenze di magazzino e tutte le altre vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, con esclusione di quelle promozionali e di liquidazione.

La comunicazione di vendita particolarmente favorevole deve essere inviata tramite lo sportello telematico Suap, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita alla Camera di Commercio di Trento, così come previsto dalla delibera della Giunta Provinciale P.a.T. n. 2113 del 10.09.2010..

La durata massima è di 60 giorni per ogni singola iniziativa di vendita; il conteggio va effettuato comprendendo il giorno d'inizio della vendita (vedere "Tabella conteggio giorni dalla trasmissione Suap", scaricabile a fondo pagina nella sezione "Allegati").

Fra un’iniziativa e l’altra è disposto l’obbligo d’interruzione di almeno 30 giorni.

Frase pubblicitaria

Le vendite particolarmente favorevoli possono essere comunicate al pubblico con le seguenti espressioni: saldi, vendita di fine stagione, occasioni, sconti, offerte. Se si utilizza la dizione: “Sconti fino al…” è necessario precisare anche la percentuale minima di sconto (es. sconti dal 10% fino al 50%).

 

Vendite di liquidazione

Rientrano fra le vendite di liquidazione quelle effettuate esclusivamente nei seguenti casi:

  • chiusura definitiva dell'attività commerciale, previa comunicazione al Comune di competenza (SCIA);
  • cessione od affitto d'azienda, previa comunicazione al Comune di competenza (SCIA);
  • trasferimento di sede dell’azienda, previa comunicazione al Comune di competenza (SCIA);
  • lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura dell’esercizio per almeno 15 giorni, previa comunicazione al Comune di competenza (SCIA);

Per ogni tipologia, sopra indicata, è previsto l’obbligo di allegare copia dell’inventario delle merci poste in vendita con l’indicazione della quantità e del prezzo iniziale, la percentuale di sconto, il prezzo finale.

La comunicazione di vendita particolarmente favorevole deve essere inviata tramite lo sportello telematico Suap, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita alla Camera di commercio di Trento, così come previsto dalla delibera della Giunta Provinciale P.A.T. n. 2113 del 10.09.2010.

La durata massima è di 60 giorni per ogni singola iniziativa di vendita; il conteggio va effettuato comprendendo il giorno d'inizio della vendita (vedere la "Tabella conteggio giorni dalla trasmissione Suap", scaricabile a fondo pagina nella sezione "Allegati").

Fra un’iniziativa e l’altra è disposto l’obbligo d’interruzione di almeno 30 giorni.

La data di conclusione della vendita di liquidazione deve coincidere con la data di chiusura dell'esercizio comunicata al Comune di competenza (SCIA).

È vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze del punto vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.

Frase pubblicitaria

Le vendite particolarmente favorevoli devono essere comunicate al pubblico con espressioni che contengano obbligatoriamente la dicitura "vendita di liquidazione".

 

Vendite promozionali

Questa tipologia non prevede alcun obbligo di comunicazione (si veda art. 28, comma 3 della L.P.  n. 17/2010) e non è soggetta a limitazioni temporali.

Rientrano nella tipologia solo le iniziative di vendita che prevedono obbligatoriamente l'utilizzo del termine "vendita promozionale", senza l'aggiunta di altre formule di richiamo per il consumatore.

Fra un’iniziativa e l’altra non è previsto l’obbligo d’interruzione (vedere "Tabella riepilogativa sulla successione delle vendite" scaricabile a fondo pagina nella sezione "Allegati").

Sono comprese in questa tipologia le iniziative denominate: black friday, black week, ecc.

Frase pubblicitaria

La comunicazione al pubblico delle vendite promozionali deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla dicitura “vendita promozionale”.


 

Obblighi in materia di pubblicità e prezzi

A)   Sulle vetrine dell’esercizio commerciale e nel testo pubblicitario presentato in altro modo al pubblico (manifesti, giornali, radio, televisione, brochure, siti, e-mail, ecc.)

Per tutta la durata della manifestazione devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico, i seguenti elementi essenziali:

  • frase pubblicitaria utilizzata (saldi, vendita di fine stagione, occasioni, sconti, offerte, ecc. Nel caso di:
    • "vendita di liquidazione", la relativa pubblicità deve contenere obbligatoriamente tale dicitura;
    • "vendita promozionale", la relativa pubblicità deve contenere obbligatoriamente tale dicitura;
  • articoli oggetto della vendita (da indicate per grandi categorie);
  • prezzi (indicare l’importo o la percentuale minima e massima dello sconto/ribasso rispetto ai prezzi più bassi praticati nei 30 giorni precedenti la manifestazione pubblicitaria);
  • data della comunicazione inviata alla C.C.I.A.A. di Trento e, p.c., al Comune competente per territorio;
  • durata della vendita (indicare esattamente il periodo dal__ al__).

B)   Sugli articoli posti in vendita all’interno dell’esercizio commerciale

Per tutta la durata della manifestazione devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico, i seguenti elementi essenziali:

  • prezzo iniziale (il più basso praticato nei 30 giorni precedenti);
  • entità (importo in Euro) o percentuale dello sconto/ribasso;
  • nuovo prezzo finale di vendita.

Ai sensi dell'art. 30 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 la merce non soggetta a sconto deve essere separata in modo chiaro da quella offerta in vendita alle condizioni ordinarie.


Sanzioni
L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza dei Comuni.

Riferimenti normativi
Circolare n. 10812 del 3 settembre 2010 - Provincia autonoma di Trento, Servizio Commercio e Cooperazione
Estratto della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (“Disciplina dell’attività commerciale”) - Sezione VIII, Capo II, relativa alle vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli 


Informativa privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La informiamo che i dati da Lei trasmessi alla Camere di Commercio I.A.A.  di Trento per il tramite del SUAP saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, quale Titolare del trattamento per la parte di propria competenza, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative legate all’ obbligo di comunicare le vendite particolarmente favorevoli, ai sensi dell’art. 28, comma 4 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17.

I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, salvo diversi obblighi di legge, e trasmessi al Registro delle imprese per il completamento del fascicolo informativo di impresa di cui all’art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La informiamo che i dati da Lei inseriti nella procedura SUAP sono resi visibili al Comune competente per territorio e a InfoCamere in qualità di Responsabile del trattamento incaricato dalla CCIAA di Trento.

Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.


 

Contatti: 
Vendite particolarmente favorevoli
Via Calepina, 13
38122 Trento
Tel. 0461 887220
e-mail: commercio.interno@tn.camcom.it

Orari 
Reperibilità telefonica:
dal lunedì al venerdì 9.00-12.00
Fuori orario si prega di inviare una mail a commercio.interno@tn.camcom.it e lasciare un recapito telefonico.

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