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Aggiornato il: 22 Marzo 2023

Albo delle imprese artigiane

Albo delle imprese artigiane - Camera di Commercio di Trento

ATTENZIONE! Per le modalità di accesso al servizio vedere l'avviso >>>

Che cos'è
L’Albo delle imprese artigiane è un pubblico registro nel quale devono obbligatoriamente essere iscritte le imprese aventi sede nel territorio provinciale che esercitano un’attività artigiana e che presentano le caratteristiche previste dall’art. 2 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 e dalla relativa normativa statale di settore (Legge 8 agosto 1985, n. 443).

Chi deve iscriversi
L’iscrizione nell’Albo è obbligatoria per le imprese artigiane e per le società, anche cooperative, con esclusione delle Spa, delle Srl pluripersonali e delle Società in accomandita per azioni.

In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera, anche manuale, nell’ipotesi di società con due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Le Srl pluripersonali possono, invece, essere iscritte solamente su richiesta e qualora la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, sono iscritti all’Albo delle imprese artigiane nel caso in cui il numero delle imprese artigiane consorziate non sia inferiore ai due terzi e queste ultime detengano la maggioranza dell’organo deliberante. 
Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art. 2, 3, 4 della L. n. 443/85 sono tenute ad essere iscritte all’Albo imprese artigiane, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività quale lavoratore subordinato superiore alle 20 ore settimanali, o altre attività per le quali il soggetto è già sottoposto a pagamento contributivo obbligatorio (libero professionista, commerciante, agricoltore ecc.).

L’iscrizione comporta l’inserimento automatico negli elenchi previdenziali (INPS) per il titolare, i soci partecipanti al lavoro ed eventuali familiari collaboratori.

Le sezioni dell’Albo
L’Albo delle imprese artigiane è diviso in due sezioni.

La sezione I dell’Albo è istituita con diretto riferimento alla legislazione statale. Le imprese iscritte nella sezione I devono intendersi in possesso della qualificazione artigiana a tutti gli effetti di legge (sia statale sia provinciale - art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443)

Superati i limiti dimensionali previsti dall’art. 4 della Legge n. 443/1985, e se rimane nei limiti dimensionali previsti dalla normativa provinciale, l’impresa artigiana dovrà chiedere il passaggio alla II sezione.

La sezione II tende invece a garantire la competenza provinciale in materia e sono iscritte le imprese che, rispetto alla legislazione statale, presentano livelli occupazionali più elevati (art. 2, comma 2 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11).

Se i livelli dimensionali dell’impresa ritornano nei limiti previsti dalla normativa nazionale, l’impresa dovrà richiedere nuovamente il passaggio alla sezione I.

Definizione di impresa artigiana
È artigiana l’impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione di alimenti e bevande.

Definizione di imprenditore artigiano
È imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Elenco delle attività artigiane e documenti necessari per l'iscrizione.

Modalità di iscrizione e comunicazione variazioni
È obbligatorio presentare le domande di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane e le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) relative alle attività regolamentate (ad esempio: installatori di impianti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio) esclusivamente on-line e con firma digitale, utilizzando la ComUnica, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana o dal verificarsi delle variazioni dei dati iscritti. Se l’attività è soggetta a legge speciale ed alla nomina di un Responsabile tecnico, alla domanda di iscrizione deve essere allegata la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la data di inizio dell’attività è la data di inoltro della SCIA.
La cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti che comportano la cancellazione dall'Albo devono essere comunicati entro 60 giorni dal loro verificarsi. In caso di ritardo o mancata comunicazione verranno applicate le sanzioni previste dalla L.P. n. 11/2002.
Si precisa che, per le attività soggette a SCIA, la data  di inizio di attività coincide con la data di presentazione della SCIA all’Albo artigiani. I moduli sono disponibili nella sezione attività regolamentate.

Abolizione procura per pratiche telematiche
Dall’1 ottobre 2023 verrà abbandonato il modello “Procura speciale” anche per il deposito delle pratiche telematiche relative alle imprese individuali (come già avvenuto per le società a decorrere dall’1 ottobre 2022). Di conseguenza le domande e i relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente dai soggetti obbligati (titolari delle imprese individuali) o, in alternativa, dai professionisti iscritti nell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, come consentito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005, oppure dai Notai.

Le domande potranno comunque essere trasmesse anche da intermediari (es. Associazioni, Agenzie, Professionisti in genere), che continueranno a svolgere un ruolo importante nelle interlocuzioni con l’Ufficio per le domande presentate, ma che non potranno più però qualificarsi come “dichiarante”, e quindi non saranno più obbligati a firmare a tale titolo la domanda di deposito, che dovrà invece riportare i dati del soggetto obbligato ed essere da questi firmata digitalmente.

Le domande di cancellazione delle imprese individuali, in quanto adempimenti che costituiscono le ultime fasi della vita dell’impresa, potranno invece continuare ad essere presentate allegando il modello “procura speciale”.

Sono state predisposte apposite istruzioni per agevolare gli intermediari e le imprese, che sono disponibili nella sezione "Allegati" di questa pagina e sulla piattaforma SARI – Supporto Specialistico Registro imprese

Come richiedere una visura artigiana o un certificato
Il rilascio di certificazioni o attestazioni della qualifica artigiana delle imprese avviene con le stesse modalità del Registro delle imprese.

Costi
Per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all’Albo delle imprese artigiane è previsto il pagamento di un diritto di segreteria e dell’imposta di bollo (consulta la tabella). 
I diritti di segreteria per certificati e visure variano secondo i dati oggetto di interrogazione e secondo le modalità di richiesta (on-line o allo sportello).

Come si paga
Le domande e le comunicazioni all'Albo si pagano tramite il conto prepagato Telemaco.

Sanzioni
Le denunce non veritiere o l'utilizzo non consentito del titolo di Maestro artigiano sono soggetti a sanzione (vedi sezione dedicata)

Normativa
Per approfondimenti sulla normativa provinciale in materia di artigianato vedi il sito della Provincia autonoma di Trento

Contatti: 

Servizio imprese artigiane

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887350
Orari 

Per i servizi di informazione e assistenza relativi all’Albo delle Imprese artigiane, si prega di telefonare al n. 0461/887350 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per accedere al servizio presso la sede camerale è necessario prendere un appuntamento al seguente link: appuntamento online >>>

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