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Aggiornato il: 7 Luglio 2023

Bollatura di libri e registri

Bollatura di libri e registri - Camera di Commercio di Trento


Per una migliore gestione del servizio di bollatura, si ricorda che:

  • è necessario prendere un appuntamento seguendo le indicazioni riportate qui sotto a fondo pagina (sezione "Contatti");
  • per ogni servizio può essere prenotato un solo appuntamento per ogni giornata;
  • è importante rispettare l’orario di appuntamento concordato;
  • è necessario presentarsi allo sportello con tutta la documentazione necessaria per la bollatura dei libri (modulo L2 compilato - scaricabile a fondo pagina -  marche da bollo da euro 16,00 in base al numero di pagine e al libro da bollare, pagamento della tassa di concessione governativa ove prevista);
  • se il numero di pagine da bollare è superiore a 300, il libro non potrà essere restituito subito, ma verrà concordato il giorno per il ritiro.
     

L’UFFICIO NON ACCETTA LIBRI INCOMPLETI, NON INTESTATI O MANCANTI DI BOLLI, TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA O DIRITTI DI SEGRETERIA

Cos’è

La bollatura è l’apposizione di un timbro sulle pagine di un libro o di un registro a tutela della regolare tenuta dello stesso.  La vidimazione è una formula di convalida che viene apposta nell’ultima pagina del libro o registro dall’autorità competente che attesta il numero di pagine vidimate, la data e il corretto pagamento di bolli e tasse dovute.

I libri sociali devono essere regolarmente tenuti; prima di essere messi in uso devono essere intestati e numerati progressivamente in ogni pagina.
La vidimazione e bollatura iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (art. 2421 del codice civile) e per ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La bollatura deve essere effettuata a norma degli artt. 2215 e seguenti del Codice civile e di altre leggi speciali.

Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non hanno più l’obbligo di essere vidimati.

È inoltre disponibile  presso Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio il servizio Libri digitali che sostituisce ad ogni effetto di legge l’obbligatorietà di bollare, prima della loro messa in uso, i libri sociali e i registri fiscali. Tutte le informazioni relative al servizio sono disponibili alla pagina dedicata.

Competenza 
I libri sociali obbligatori vanno bollati e vidimati presso il Registro delle imprese della Camera di commercio o presso un notaio. Per gli altri libri/registri previsti da leggi speciali (Registro Carico scarico, Registro giornale degli incarichi ecc.), la competenza è del Registro delle imprese o del notaio, ad eccezione di specifiche indicazioni della legge in merito all’ente di competenza.
Il Registro delle imprese della Camera di commercio di Trento è competente alla bollatura dei libri dei soggetti avente sede legale in provincia di Trento, anche se non iscritti nel Registro medesimo.
Per le imprese plurilocalizzate, l’Ufficio del Registro delle Imprese competente è quello presso il quale è iscritta la sede principale. I libri relativi alle sedi secondarie possono essere bollati dall’Ufficio dove è ubicata la sede secondaria.
Per la bollatura dei registri carico scarico dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008, è competente l’Ufficio del Registro delle Imprese, dove è localizzata la sede legale dell’impresa o ubicata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro.

Procedura

Modello L2
La richiesta di bollatura e vidimazione dei libri deve essere presentata compilando il modello ministeriale L2 >>>.
Il modello L2 va compilato indicando tutti i dati identificativi dell’impresa. Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa.
Può essere presentato anche da un incaricato dell’impresa, che deve indicare le proprie generalità: cognome, nome e documento di identità (tipo di documento, numero, data di scadenza ed ente che lo ha rilasciato).

Predisposizione dei libri da bollare
Sui libri non rilegati occorre riportare su tutte le pagine:

  • la denominazione dell’impresa
  • la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa
  • il tipo di libro
  • il numero della pagina

Le marche da bollo devono essere applicate sull’ultima pagina numerata.

Il libro giornale e il libro inventari, per i quali è stato soppresso l’obbligo della bollatura, devono essere numerati progressivamente ogni anno prima di essere messi in uso, con l’indicazione, pagina per  pagina, dell’anno cui si riferiscono. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.
Per i libri sezionali del libro giornale o del libro inventari è prevista una numerazione distinta e progressiva, con l’indicazione dell’anno e della tipologia di “sezionale” su tutte le pagine.
I libri giornali multiaziendali devono essere corredati da un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dai relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.

Consegna e ritiro dei libri
La bollatura viene effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione, come previsto dalla tabella dei procedimenti (vedi pagina dedicata del sito >>>).
I libri vengono consegnati solo a persona munita della ricevuta di presentazione. 

Costi

Diritti di segreteria
I diritti di segreteria ammontano a Euro 25,00 per ogni libro o registro, per il quale si chiede la bollatura al Registro delle Imprese, a prescindere dal numero delle pagine di cui è composto.
Per il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa è dovuto un diritto di segreteria di Euro 10,00.
Il pagamento può essere effettuato:

  • direttamente allo sportello: in contanti, tramite bancomat o carta di credito. Si informa che presso la sede di Rovereto non si accettano pagamenti in contanti;
  • attraverso l'avviso pagoPA da richiedere all'Ufficio compilando il relativo modulo >>> presente a fondo pagina.

Imposta di bollo
Per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (società di capitali e società consortili a r.l. o per azioni, aziende speciali e consorzi fra enti territoriali ex D.Lgs. 267/2000, enti pubblici economici, sedi secondarie di società estere) l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
Per i soggetti che non assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (imprenditori individuali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, G.E.I.E., associazioni e fondazioni, altri enti, tra cui gli enti morali) l’imposta di bollo, qualora sia dovuta, è comunque pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
Solo in caso di vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, per tali soggetti, l'imposta di bollo è maggiorata di € 16,00 ed è pertanto pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.

Modalità di versamento
L'imposta può essere assolta nelle seguenti modalità:

  • apposizione delle marche da bollo nell’ultima pagina numerata;
  • versamento diretto con modello F23 – Codice Tributo 458T – Causale: Imposta di bollo su libri e registri. In tale caso la copia del modello F23 quietanzato dalla banca o dall’ufficio postale dovrà essere allegata al Modello L2; inoltre gli estremi del pagamento dovranno essere riportati sull’ultima pagina di ciascun libro o registro.

Si sottolinea che l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro o registro siano posti in uso.

Casi di esenzione dal bollo
L’imposta di bollo non è dovuta per:

  • cooperative edilizie iscritte del registro delle cooperative;
  • cooperative sociali ed enti del terzo settore iscritti nel Registro unico del terzo settore (art. 82, comma 5 D.Lgs. n. 117/2017);
  • federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (art. 27 bis della tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972);
  • formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti e registri di carico e scarico dei rifiuti.

Sui libri dovrà essere indicata l’esenzione dall’imposta di bollo con la relativa norma di riferimento. Per gli enti del terzo settore nel modello L2 dovrà essere indicato il numero di iscrizione nel Registro unico del terzo settore (RUNTS), le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro dovranno allegare al modello L2 il riconoscimento del CONI.
Le imprese sociali costituite in forma di società (tranne le cooperative sociali) NON sono esenti da imposta di bollo.

Tassa di concessione governativa

Tassa annuale
I seguenti soggetti:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata (anche la s.r.l. semplificata)
  • società consortili a responsabilità limitata o per azioni
  • sedi secondarie di società estere
  • consorzi e aziende di enti locali
  • enti pubblici

devono versare la tassa annuale nelle seguenti misure:

  • Euro 309,87, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di Euro 516.456,90
  • Euro 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito e, pertanto, in caso di  eventuali aumenti o riduzioni dello stesso successivi a tale data, non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, bensì sull’importo della tassa dovuta per l’anno successivo.

Modalità e termini di versamento:

  • in caso di soggetti neo costituiti, la tassa annuale deve essere versata sul conto corrente postale n. 6007 intestato all'Agenzia delle Entrate Ufficio – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 – Pescara Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali;
  • per gli anni successivi, il versamento va effettuato entro il termine di pagamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, con delega bancaria F24 - Codice Tributo 7085 – Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali. Per le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale adempimento può essere esibita la ricevuta dell’anno precedente

La copia del versamento effettuato con il modello F24 o conto corrente postale deve essere allegata al Modello L2.

Altri casi
I seguenti soggetti:

  • imprenditori commerciali individuali
  • società di persone
  • società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo)
  • mutue assicuratrici
  • consorzi
  • G.E.I.E.
  • associazioni e le fondazioni
  • altri enti, fra cui gli enti morali

devono versare la tassa di concessione governativa se intendono effettuare la bollatura nella seguente misura:

  • Euro 67,00 per ogni registro di 500 pagine o frazione

Le cooperative edilizie, regolarmente iscritte all’Albo delle società cooperative, sono tenute al pagamento di una tassa di concessione governativa pari ad Euro 16,75 ogni 500 pagine o frazione.

Modalità di versamento
Deve essere eseguito su conto corrente postale n. 6007 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 – Pescara, Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali. 

Esenzione dalla tassa di concessione governativa
La tassa di concessione governativa non è dovuta per:

  • cooperative sociali ed enti del terzo settore iscritti nel Registro unico del terzo settore (art. 82, comma 10 D.Lgs. n. 117/2017);
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 13 bis D.P.R. n. 641/1972);
  • formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti e registri di carico e scarico dei rifiuti.

Sui libri dovrà essere indicata l’esenzione dalla tassa di concessione con la relativa norma di riferimento; per gli enti del terzo settore nella modello L2 dovrà essere indicato il numero di iscrizione nel Registro unico del terzo settore (RUNTS), le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno allegare al modello L2 il riconoscimento del Coni.
Le imprese sociali costituite in forma di società (tranne le cooperative sociali) NON sono esenti da tassa di concessione governativa.

Casi particolari

  • Registro di carico e scarico rifiuti: è soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00; non sono dovute le tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo.
  • Schede tecniche sottoprodotti: sono numerate e vidimate con le stesse modalità dei registri di carico e scarico, quindi sono soggette al solo pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00; non sono dovute le tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo. 
  • Formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti: è vidimato gratuitamente ex art. 193, comma 7 D.Lgs. n. 152/06; non sono pertanto dovuti né diritti di segreteria, né imposta di bollo e tassa di concessione governativa.
  • Registro di contabilità dei lavori pubblici: è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00 all’imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 pagine e alla tassa di concessione governativa (se dovuta). L’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 prevede che la contabilità dei lavori sia effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, i registri di contabilità devono essere predisposti secondo le indicazioni seguenti.

Il frontespizio, deve riportare:

  • la dicitura REGISTRO DI CONTABILITA’
  • l’oggetto del lavoro
  • il nome del committente
  • il nome dell’impresa esecutrice
  • il numero delle pagine di cui è composto il registro (da 1 a …)
  • le firma autografa del responsabile del procedimento e dell'esecutore

Il registro deve contenere in ogni pagina:

  • l’intestazione del committente (denominazione e codice fiscale)
  • la dicitura REGISTRO DI CONTABILITA’
  • il numero della pagina (1 di …)
  • le firme autografe del responsabile del procedimento e dell'esecutore

 

  • Registro giornale degli incarichi (art. 6 Legge 8 agosto 1991 n. 264 “Disciplina della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”): è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00, alla tassa di CC.GG. ed all’imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 pagine.
  • Registro tenuto dal commissario liquidatore delle cooperative (Giornale della liquidazione coatta amministrativa): è soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria di € 10,00; non sono dovute le tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo.​

 

 

A scopo esemplificativo e di supporto si riporta una TABELLA RIASSUNTIVA

Contatti: 

Registro delle Imprese

Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa

Tel 
0461-887111 (Trento); 0464-443248 (Rovereto); contact center 199-509922 (da lun. a ven: 9-13; 14-17)
Orari 

Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link

Per ulteriori informazioni sono disponibili:

  • la piattaforma di consultazione e informazione online per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese;
  • il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
  • il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).
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