Protesti

Protesti
Il protesto è un atto pubblico redatto da un ufficiale abilitato che attesta il mancato pagamento o la mancata accettazione di un titolo di credito (cambiale tratta, vaglia cambiario, assegno).
Registro Informatico dei protesti
Le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei protesti cambiari, registrati nelle rispettive province, mediante il Registro informatico dei protesti (REPR), ricevendo gli elenchi dei nominativi protestati direttamente dai pubblici ufficiali abilitati. La Camera di Commercio di Trento è quindi competente per la pubblicazione e l'eventuale cancellazione dei protesti levati esclusivamente nella nostra provincia.
Le informazioni inserite nel REPR si riferiscono a tutto il territorio nazionale e vengono conservate per 5 anni dalla data di iscrizione, salvo accoglimento di domanda di cancellazione presentata dall’interessato.
Accesso al Registro e richiesta visura
Per sapere se un soggetto è protestato è possibile chiedere la visura protesti.
Procedura per la cancellazione dal Registro informatico dei protesti
La cancellazione può essere effettuata solo per i protesti levati nella provincia di Trento, mentre per la cancellazione di protesti levati in altre province occorre rivolgersi alle rispettive Camere di Commercio.
Prima di consegnare o inviare la documentazione, si consiglia di contattare telefonicamente o via e-mail il Servizio, in particolare per verificare la correttezza della documentazione da presentare.
La cancellazione dal Registro informatico dei protesti può essere chiesta:
1. dal debitore se entro 12 mesi ha pagato quanto dovuto: questo tipo di cancellazione non può essere chiesta per i protesti riguardanti assegni bancari o postali.
La domanda di cancellazione - in bollo da Euro 16,00 - deve essere presentata utilizzando il modulo firmato dall'interessato ed accompagnato da:
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido del debitore;
- titolo originale con l'atto di protesto oppure, in mancanza del titolo originale, dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dall'ufficiale abilitato e attestazione di apertura di deposito vincolato presso una banca a favore del portatore del titolo;
- dimostrazione del pagamento, comprensiva degli interessi e delle spese di protesto, autocertificata dal creditore stesso (su carta intestata della ditta o, nel caso di carta semplice, con allegata la fotocopia del documento d’identità del creditore) oppure da apposito documento bancario (ricevuta, timbro “pagato” con data, ecc.).
Il dirigente di competenza adotta, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda. In caso di esito positivo la cancellazione viene eseguita entro 5 giorni dalla data del provvedimento.
In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
2. dal debitore, se ha pagato dopo i 12 mesi i titoli protestati oppure se deve cancellare il protesto di un assegno: in questo caso, se non ha subito ulteriori protesti nei dodici mesi precedenti la data dell’ultimo protesto, deve prima richiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale dove risiede con apposita domanda alla Cancelleria di Volontaria giurisdizione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108/1996.
Una volta ottenuta la riabilitazione del Tribunale, occorre presentare all'Ufficio la domanda di cancellazione e il relativo allegato in bollo da Euro 16,00, che deve essere firmato dall'interessato ed accompagnato da:
- copia del decreto del Presidente del Tribunale;
- attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria: Euro 8,00 per ogni protesto.
Il dirigente di competenza adotta, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda e, in caso di esito positivo, viene eseguita la cancellazione.
3. dai pubblici ufficiali abilitati, dagli istituti di credito e dall’interessato quando si sia proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata di un protesto.
Consegna o invio del modulo
Il modulo e la documentazione in originale possono essere:
- consegnati a mano al Servizio commercio e regolazione del mercato presso il piano terra della sede camerale;
- inviati per posta (preferibile la raccomandata A/R) all’indirizzo indicato nel modulo.
I pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti
La "Lista dei pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti" è pubblicata in calce a questa pagina.
Modalità di trasmissione degli elenchi dei protesti
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 24 novembre 2018 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 novembre 2018 con l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica. Il nuovo servizio online per l’invio delle pratiche protesti in modalità applicativa (Web Service) è denominato “Telemaco invio protesti” ed è disponibile dal portale www.registroimprese.it (sezione Sportello pratiche>Invio protesti) o dal servizio Telemaco (sezione Sportello pratiche>Protesti).
Diritti di segreteria
Sono richiesti Euro 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione, da pagare mediante la piattaforma online pagoPA.
Normativa
Legge 12 febbraio 1955, n. 77 Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari
