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Aggiornato il: 6 Novembre 2023

Responsabile tecnico

Responsabile tecnico - Camera di Commercio di Trento

 

L’art. 12 comma 1 del DM 120/2014 prevede che “compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.

Il successivo comma 2 dispone che “il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1”.

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 devono nominare almeno un Responsabile tecnico, i cui compiti, attribuzioni, nonché relative responsabilità sono definiti nella Deliberazione del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019 (vedi fondo pagina).

La materia del responsabile tecnico è ulteriormente disciplinata dagli art. 12 “Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico” e dall’art. 13 “Formazione del responsabile tecnico” del DM 120/2014, regolamentata dalle delibere del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019 (vedi fondo pagina). Inoltre, le circolari n. 59 del 12 gennaio 2018 e n. 10 del 16 ottobre 2019 (vedi fondo pagina) chiariscono alcuni aspetti non ricompresi nelle sopra citate delibere.

Requisiti minimi per categoria e classe di iscrizione
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di determinati requisiti tecnici in funzione della categoria e classe di iscrizione (vedi a piè di pagina nella sezione Allegati la tabella dedicata), e dei seguenti requisiti soggettivi (comuni a tutte le categorie di iscrizione):

  • non deve trovarsi in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non deve avere riportato condanna passata in giudicato, come da D.M. n. 120/2014, articolo 10, c.4, lettera d;
  • non deve avere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. lgs. n.159/2011, articolo 67;
  • non deve avere reso false dichiarazioni nel fornire informazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Requisito di esperienza

  • Categorie 1,4,5,8

Ad esclusione della classe F e della classe E (limitatamente al trasporto di rifiuti non pericolosi) al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza acquisita come: legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione; responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione; dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione; dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico (vedi "Affiancamento"). 

Inoltre, per le seguenti categorie:

  • Categoria 9

Ad esclusione della classe E, al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza comprovata con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione.

  • Categoria 10

Ad esclusione della classe E, al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza comprovata da copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende sanitarie locali o della notifica preliminare.

Affiancamento
L'attività di affiancamento deve essere comunicata alla Sezione competente mediante la presentazione di un’istanza telematica preventiva (non è previsto il riconoscimento di periodi antecedenti la comunicazione stessa) assoggettata all’imposta di bollo e diritti di segreteria. In caso variazione del legale rappresentante o del responsabile tecnico, se interessati a proseguire l'affiancamento  è necessario trasmettere nuova comunicazione telematica entro 30 giorni. A piè di pagina è scaricabile il modulo "Modulo di richiesta affiancamento Responsabile tecnico".

Verifiche di idoneità
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di un’idoneità all’esercizio del ruolo attestata mediante una verifica iniziale della sua preparazione e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

  • Verifica iniziale

La verifica si svolge mediante prova scritta a quiz con 80 domande a risposta multipla (40 del modulo obbligatorio e 40 del modulo specialistico). Il tempo a disposizione per rispondere è di 120 minuti. Il punteggio minimo previsto per il superamento della prova è 32 punti nel modulo obbligatorio e 34 punti per quello specialistico.

  • Verifica di aggiornamento

La verifica di aggiornamento è prevista dopo 5 anni dalla data di superamento della verifica iniziale. Tale verifica può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio. Per il superamento della prova sono richiesti almeno 28 punti nel modulo obbligatorio e 30 punti in quello specialistico.

  • Link utili

Sezione dell'Albo nazionale dedicata al Responsabile tecnico

Modalità di iscrizione alle verifiche
L'iscrizione alle verifiche di idoneità avviene in via telematica dal sito dell’Albo accedendo, dopo la registrazione, alla funzione Calendario Esami:

  • selezionare il modulo relativo alla Categoria in cui ci si intende iscrivere;
  • scaricare il modello di domanda da compilare e sottoscrivere con firma autografa;
  • allegare il modello di domanda assieme a una copia del documento di identità e una copia del versamento di 106 euro di cui 90 euro per contributo e 16 euro di marca da bollo.

Il pagamento avviene tramite piattaforma di pagamento PagoPa.

Dispensa dalle verifiche

La Delibera del Comitato Nazionale n. 7 del 16/11/2022, recante modifiche e integrazioni alla delibera n. 6 del 30/05/2017, dispone che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda, ne sia anche Responsabile Tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuativamente ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

Per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale, tramite posta certificata, la seguente documentazione:

- modello di domanda di cui all'allegato A della citata Delibera,

- copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore,

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato B della suddetta Delibera.

- ogni altro documento ritenuto utile alla ricostruzione storica.

Al fine dell'accettazione della domanda, si dovrà provvedere al pagamento dei versamenti dovuti (diritti di segreteria e marca da bollo) che saranno richiesti dalla segreteria della Sezione regionale, mediante invio di avviso di pagamento PagoPA all'indirizzo di posta certificata dichiarato nel modello di domanda ricevuto.

A seguito dell'istruttoria della richiesta, la Sezione regionale dell'Albo rilascerà provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato C della Delibera.

Normativa

D.M. 120/2014 - Regolamento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali

Deliberazione n. 9/2021 - Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6/2017

Deliberazione n. 6/2021 – Pubblicazione sul sito web dell’Albo delle informazioni sui RT

Deliberazione n. 5/2021 - Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6/2017

Deliberazione n. 1/2021 – Regime transitorio responsabili tecnici

Deliberazione n. 1/2020 – Disciplina sulla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico

Circolare n. 10/2019 – Chiarimenti sui responsabili tecnici dispensati dalle verifiche

Deliberazione n. 4/2019 – Criteri e modalità delle verifiche per responsabile tecnico

Deliberazione n. 3/2019 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6/2017

Deliberazione n. 1/2019 – Prime disposizioni di compiti e responsabilità del responsabile tecnico

Circolare n. 152/2018 – Chiarimenti sul responsabile tecnico della categoria 10

Circolare n. 59/2018 – Applicazione disposizioni deliberazione n. 6/2017

Deliberazione n. 6/2017 -  Requisiti del Responsabile tecnico

1:08 / 2:31 Responsabili Tecnici: i provvedimenti 2023 per garantire continuità alle imprese
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Ambiente

Via Calepina, 13 
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Tutti i servizi sono erogati on-line accedendo dai portali dedicati. Per informazioni e assistenza è possibile contattare l'ufficio telefonicamente o con e-mail a: ambiente@tn.camcom.it.

Reperibilità telefonica:

  • Albo gestori ambientali e servizi afferenti: tel. 0461 887255 - 319 - 354 - 214 - 358
  • Registro F-Gas e Banca Dati F-Gas: tel. 0461 887373 -322

Per la vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti si accede all'ufficio su appuntamento
telefonando al n. 0461 887255 o inviando una e-mail all'indirizzo: ambiente@tn.camcom.it

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