Dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di possedere ed iscrivere al Registro delle imprese un indirizzo di domicilio digitale (ex PEC) è stato esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 “Legge di Bilancio 2025”).
In data 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative attraverso una nota, sulla quale è attualmente in corso un confronto con Unioncamere, volto ad evidenziare e risolvere alcune criticità operative.
In attesa dei chiarimenti da parte del MIMIT, che verranno prontamente comunicati, si indicano le modalità per la presentazione dell’adempimento.
Natura giuridica delle “imprese costituite in forma societaria”:
Soggetti obbligati:
Tipologia di istanze:
L’obbligo di indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande di cui ai punti c), d), si riferisce a quelle che saranno presentate al registro delle imprese a partire dal 15 aprile 2025, indipendentemente dalla decorrenza della nomina indicata nelle stesse.
In qualsiasi caso, il domicilio digitale da riportare nel modello Intercalare P dell’amministratore/liquidatore può anche coincidere con quello della società amministrata o in liquidazione.
L’omessa indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della domanda, con richiesta di regolarizzazione della stessa ed eventuale rigetto in caso di inosservanza dell’obbligo di legge.
Al di fuori dei casi previsti ai punti c) e d), agli amministratori/liquidatori delle società già esistenti al 1° gennaio 2025 è consentita la comunicazione “volontaria” del domicilio digitale, senza oneri per l’impresa.
La PEC (Posta elettronica certificata) è un servizio di posta elettronica che permette di ottenere garanzia del ricevimento del messaggio da parte del destinatario e dell'integrità del messaggio ricevuto. A differenza della posta elettronica tradizionale, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.
Chi è tenuto alla comunicazione
Tutte le imprese, sia individuali che società, devono iscrivere al Registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC, che deve essere univoco (cioè riferito esclusivamente all’impresa) e attivo. L’indirizzo di PEC costituisce l’equivalente “elettronico” della sede legale; tale indirizzo deve naturalmente essere tenuto costantemente aggiornato ed attivo.
Attivazione di un indirizzo PEC
La Camera di Commercio di Trento non rilascia caselle PEC. Gli indirizzi PEC vengono forniti – a pagamento – da gestori autorizzati. I costi sono quelli stabiliti da ogni singolo gestore.
>>> elenco pubblico gestori PEC
Come comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle imprese
1. Modalità semplificata
Con la modalità semplificata (pratica semplice), l’adempimento può essere svolto in piena autonomia e con la massima sicurezza dal titolare dell’impresa individuale o da un legale rappresentante della società (consigliere, amministratore, socio di s.n.c. e società semplice, socio accomandatario di s.a.s). La procedura non richiede registrazione ed è gratuita.
Per iscrivere la PEC sono necessari :
La procedura semplificata, dopo aver effettuato alcuni controlli, predisporrà automaticamente una pratica di Comunicazione Unica recuperando dal Registro delle imprese le altre informazioni necessarie (denominazione società, cognome e nome del legale rappresentante, ecc.).
>>> accedi alla modalità semplificata
2. Modalità Comunicazione unica
È possibile predisporre la pratica tramite la Comunicazione unica, compilando la relativa modulistica mediante uno dei seguenti applicativi: Fedra Plus, Starweb o altri software compatibili.
Per informazioni sulla predisposizione e la trasmissione delle pratiche, contattare il call center del Registro delle imprese: 199 509922.
Costi
La comunicazione dell'indirizzo di PEC è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.
Sanzioni
Se il Registro delle imprese riceve una “pratica” telematica da parte di un’impresa, che non ha iscritto il proprio indirizzo di PEC, deve sospenderla e richiederne l’integrazione con l’indirizzo di PEC; trascorsi 45 giorni (se impresa individuale) o 3 mesi (se società) senza che la “pratica” sia stata regolarizzata, la stessa si intende come non presentata.
Approfondimenti e normativa
Per riferimenti normativi e approfondimenti consulta:
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili: