La PEC (Posta elettronica certificata) è un servizio di posta elettronica che permette di ottenere garanzia del ricevimento del messaggio da parte del destinatario e dell'integrità del messaggio ricevuto. A differenza della posta elettronica tradizionale, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.
Chi è tenuto alla comunicazione
Tutte le imprese, sia individuali che società, devono iscrivere al Registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC, che deve essere univoco (cioè riferito esclusivamente all’impresa) e attivo. L’indirizzo di PEC costituisce l’equivalente “elettronico” della sede legale; tale indirizzo deve naturalmente essere tenuto costantemente aggiornato ed attivo.
Attivazione di un indirizzo PEC ► ► ► La Camera di Commercio di Trento non rilascia caselle PEC
Gli indirizzi PEC vengono forniti – a pagamento – da gestori autorizzati. I costi sono quelli stabiliti da ogni singolo gestore elenco pubblico gestori PEC >>>
Come comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle imprese
Due le modalità disponibili:
1. Modalità semplificata
Con la modalità semplificata (pratica semplice), l’adempimento può essere svolto in piena autonomia e con la massima sicurezza dal titolare dell’impresa individuale o da un legale rappresentante della società (consigliere, amministratore, socio di s.n.c. e società semplice, socio accomandatario di s.a.s). La procedura non richiede registrazione ed è gratuita.
Per iscrivere la PEC sono necessari :
La procedura semplificata, dopo aver effettuato alcuni controlli, predisporrà automaticamente una pratica di Comunicazione Unica recuperando dal Registro delle imprese le altre informazioni necessarie (denominazione società, cognome e nome del legale rappresentante, ecc.). Accedi alla modalità semplificata >>>
2. Modalità Comunicazione unica
È possibile predisporre la pratica tramite la Comunicazione unica, compilando la relativa modulistica mediante uno dei seguenti applicativi: DIRE o altri software compatibili.
Tutte le informazioni per la corretta predisposizione della pratica sono pubblicate nel portale del Supporto Specialistico Registro imprese – SARI >>>
Costi
La comunicazione dell'indirizzo di PEC è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.
Sanzioni
Se il Registro delle imprese riceve una “pratica” telematica da parte di un’impresa, che non ha iscritto il proprio indirizzo di PEC, deve sospenderla e richiederne l’integrazione con l’indirizzo di PEC; trascorsi 45 giorni (se impresa individuale) o 3 mesi (se società) senza che la “pratica” sia stata regolarizzata, la stessa si intende come non presentata.
Approfondimenti e normativa
Per riferimenti normativi e approfondimenti consulta:
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili: