Nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di possedere ed iscrivere al Registro delle imprese un indirizzo di domicilio digitale (ex PEC) è stato esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 “Legge di Bilancio 2025”).
In data 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative attraverso una nota, sulla quale è attualmente in corso un confronto con Unioncamere, volto ad evidenziare e risolvere alcune criticità operative.
In attesa dei chiarimenti da parte del MIMIT, che verranno prontamente comunicati, si indicano le modalità per la presentazione dell’adempimento.
Natura giuridica delle “imprese costituite in forma societaria”:
Soggetti obbligati:
Tipologia di istanze:
L’obbligo di indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande di cui ai punti c), d), si riferisce a quelle che saranno presentate al registro delle imprese a partire dal 15 aprile 2025, indipendentemente dalla decorrenza della nomina indicata nelle stesse.
In qualsiasi caso, il domicilio digitale da riportare nel modello Intercalare P dell’amministratore/liquidatore può anche coincidere con quello della società amministrata o in liquidazione.
L’omessa indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della domanda, con richiesta di regolarizzazione della stessa ed eventuale rigetto in caso di inosservanza dell’obbligo di legge.
► Comunicazione volontaria del domicilio digitale dell’amministratore di società ► Nessuna scadenza al 30 giugno 2025
Fatta eccezione per i casi previsti ai punti c) e d) della normativa di riferimento, gli amministratori e i liquidatori di società già esistenti al 1° gennaio 2025 possono comunicare volontariamente il proprio domicilio digitale, senza alcun onere per l’impresa.
Unioncamere, con nota del 2 aprile 2025, ha inoltre confermato che non è previsto alcun termine di scadenza al 30 giugno 2025, né l’applicazione di sanzioni amministrative per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria che, alla data del 1° gennaio 2025, non abbiano ancora iscritto il proprio domicilio digitale (ex PEC) nel Registro delle imprese.
La disposizione di cui all’art. 1, comma 860 della Legge n. 207/2024 non stabilisce alcuna scadenza né obbligo in tal senso, contrariamente a quanto riportato da alcune campagne informative e articoli di stampa.
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