Modulo fasce di classificazione - imprese di pulizie
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Nella definizione generica di “imprese di pulizia” rientra una gamma diversificata di attività e più precisamente quelle di:
Non rientrano nell’applicazione della normativa: la pulizia dei caminetti; lo spurgo dei pozzi neri; la sterilizzazione di terreni ed ambienti; la pulizia di arenili, strade e cigli stradali; la manutenzione e pulizia di giardini, corsi d’acqua e sentieri; la disinfestazione e fumigazione di merci e derrate per mezzo di gas tossici; la pulizia di cisterne.
Requisiti necessari
Per le imprese che intendono svolgere l’attività di pulizia o disinfezione sarà sufficiente il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria (vedi allegati)
Per le imprese che intendono svolgere l’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è necessario, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e capacità economico- finanziaria, anche il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (vedi allegati).
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare dell’ impresa individuale e dagli eventuali institori e direttori, da tutti i soci di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a., da tutti gli amministratori di società di capitali ivi comprese le cooperative.
I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, socio, amministratore o un responsabile tecnico.
Come avviare l’attività
E’ necessario presentare una pratica telematica al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane tramite ComUnica e allegare la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) utilizzando il modulo SCIA.
I modelli, compilati e sottoscritti dai soggetti interessati, e le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere allegati all’istanza telematica trasmessa al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane. All’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; il modello di dichiarazione e l’elenco dei soggetti che la devono sottoscrivere sono riportati in calce
Dalla data di presentazione della SCIA l'impresa potrà iniziare immediatamente l'attività.
Fasce di classificazione
Qualora le imprese di pulizia intendano partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi effettuate dagli enti pubblici, devono essere iscritte (compilando la sezione II^ del modello allegato A previsto dal D.M. 274/97), nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume d'affari al netto dell'Iva:
a) fino a Euro 51.645,69
b) fino a Euro 206.582.76
c) fino a Euro 361.519,83
d) fino a Euro 516.456,90
e) fino a Euro 1.032.913.80
f) fino a Euro 2.065.827.60
g) fino a Euro 4.131.655,19
h) fino a Euro 6.197.482,79
i) fino a Euro 8.263.310,39
j) oltre Euro 8.263.310,39
L'impresa viene classificata in base al volume d'affari medio, al netto dell'Iva, realizzato nel triennio o comunque in un periodo non inferiore a due anni.
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia, l'importo medio deve essere almeno di Euro 30.987,40.
Al fine dell'inserimento in una determinata fascia, le imprese devono presentare un’apposita domanda in bollo (vedi sezione moduli) e dimostrare anche i seguenti ulteriori requisiti economico-finanzari:
Avvertenze relative alla SCIA
Si raccomanda di compilare il modello SCIA in tutte le sue parti e ponendo particolare attenzione ai dati che vengono inseriti. Il modello SCIA, inoltre, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale, oppure con firma autografa; in quest’ ultimo caso il modello dovrà poi essere scansionato, firmato digitalmente dall’intermediario che trasmette la pratica ed inviato unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante.
I dati inseriti nella SCIA vengono autocertificati dal dichiarante e solo la completa e corretta compilazione consente l’inizio dell’attività a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Entro 60 giorni dalla presentazione, l’Ufficio provvederà ad effettuare la verifica della domanda e di tutti i requisiti autocertificati. Nel caso in cui venga accertata la carenza di tali requisiti, l’Ufficio, quando possibile, inviterà il richiedente a integrare e conformare la SCIA presentata; in questo caso l’attività dovrà essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni. Se le integrazioni richieste non verranno effettuate entro il termine assegnato oppure non sia possibile conformare la SCIA, l’Ufficio dovrà vietare la prosecuzione dell’attività.
Si ricorda, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Costi
Per la SCIA devono essere versati i diritti di segreteria, pari a 9 euro per le ditte individuali e 15 euro per le società, con le modalità previste per la presentazione telematica delle pratiche (ComUnica) oltre ai normali diritti per le pratiche del Registro delle imprese o Albo artigiani.
Normativa
Legge 25 gennaio 1994, n. 82
D.M. 7 luglio 1997, n. 274
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7
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Requisiti per imprese di pulizia | 34.09 KB |
Soggetti tenuti a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia | 450.31 KB |
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20Scia82ModuloPuliziaSanificazione.pdf | 180.4 KB |
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