Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti per l'attività di cura e manutenzione del verde
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20Dichiarazione sostitutiva manutentori del verde Trento.pdf | 103.27 KB |
La L. 28 luglio 2016, n. 154 all'art. 12 dispone che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi possa essere esercitata:
Per quanto riguarda l’iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (art. 20 c. 1 lett. 'a' e 'c' del D.Lgs. n. 214/2005), si fa presente che detto Registro è oggi superato dal nuovo Registro Ufficiale degli Operatori professionali-RUOP (art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031), entrato in vigore il 14 dicembre 2019. Per la provincia di Trento tale registro è tenuto dal Servizio Agricoltura, Ufficio Fitosanitario.
Ciò considerato, in analogia a quanto previsto dall'art. 20 c. 1 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 214/2005, i soggetti la cui attività professionale riguarda, oltre che la manutenzione del verde, anche la produzione e/o la commercializzazione delle piante e prodotti vegetali (es. produttori vivaisti ornamentali) devono essere iscritti al predetto RUOP, fatte salve le deroghe previste all’art. 65, par. 3, lett. a) del citato Reg. (UE) 2016/2031.
Il Registro delle Imprese e l’Albo delle imprese artigiane hanno provvisoriamente accolto le domande di iscrizione presentate successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 154/2016, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome.
Tali corsi, in seguito all'Accordo siglato in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 e alle deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 570 del 9 aprile 2018 e n. 2059 del 19 ottobre 2018, sono già stati avviati anche in provincia di Trento attraverso l’organismo accreditato Centro di Istruzione e Formazione della Fondazione E. Mach.
Di conseguenza, le domande di iscrizione delle nuove imprese che intendono svolgere le attività economiche identificate dal codice Ateco 81.30 “Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)” saranno accolte solo in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
Ai fini della verifica dei requisiti, alle domande di nuova iscrizione va pertanto allegato, in via alternativa:
Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione per le nuove iscrizioni
Le imprese di nuova iscrizione, o che iniziano l’attività di cura e manutenzione del verde, devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico, dichiarando l’attività esercitata e nominando un preposto in possesso delle cd. adeguate competenze nella persona, alternativamente del:
Si procede selezionando la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI, quindi si indica la qualifica ”manutentore del verde ai sensi della Legge 28 luglio 2016, n. 154”. Nel campo NOTE della pratica deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.
Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge.
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.
Costi
Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane nel periodo di vigenza della nuova norma, e pertanto dal 25 agosto 2016 in avanti, senza dimostrazione del requisito professionale, è necessaria la regolarizzazione della propria posizione entro la data del 30 settembre 2021.
Per la regolarizzazione, il titolare/legale rappresentante dell’impresa dovrà comprovare alternativamente:
Per le imprese che non avranno presentato la regolarizzazione entro detto termine, verrà avviato il procedimento di iscrizione d’ufficio della cessazione dell’attività precedentemente iscritta, con eventuale indicazione dell’impresa come “inattiva” e cancellazione della stessa dall'Albo delle imprese artigiane.
Modalità di presentazione della pratica telematica di regolarizzazione per le imprese iscritte dal 25 agosto 2016
Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico, nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente del:
Si procede selezionando la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI, quindi si indica la qualifica ”manutentore del verde ai sensi della Legge 28 luglio 2016, n. 154”. Nel campo NOTE della pratica deve essere specificato che si tratta di “regolarizzazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta dopo il 25 agosto 2016” e deve essere documentato uno dei requisiti indicati.
Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge.
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.
Costi
L’accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, all’art. 7, lettera h) ha previsto, per le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (ovvero al 25 agosto 2016), la necessità di dimostrare, per le figure del titolare, socio partecipante, coadiuvante, dipendente e collaboratore familiare dell’impresa, entro la data del 22 febbraio 2020, un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018.
Al fine di valutare i casi di esenzione o riduzione del percorso formativo da parte di imprese già iscritte alla data del 25 agosto 2016, ovvero le modalità con cui dimostrare l’esperienza almeno biennale maturata, si attende l'emanazione di specifica disposizione normativa o ministeriale, che definisca l'attribuzione della competenza, il regime amministrativo da applicare a detta attività e le modalità pratiche di regolarizzazione.
Pertanto, nonostante il decorso del termine del 22 febbraio 2020, fino a nuove disposizioni, le imprese già iscritte alla data del 25 agosto 2016, NON devono presentare alcuna pratica telematica o comunicazione alla Camera di Commercio. Le imprese stesse conservano, nel frattempo, la piena legittimazione a svolgere l’attività a suo tempo intrapresa.
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili: