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Aggiornato il: 22 Dicembre 2023

Diritto annuale

Diritto annuale - Camera di Commercio di Trento

 

Che cos'è il diritto annuale
Il diritto annuale è il tributo che devono pagare ogni anno le imprese iscritte al Registro delle imprese, come previsto dall'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e regolamentato dal Decreto del Ministero dell'industria dell'11 maggio 2001, n. 359.

Chi deve pagare
Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio (art. 3 del Decreto del Ministero dell'industria n. 359/2001).
Start-up innovative e Incubatori certificati d'impresa sono esonerati dal pagamento del diritto annuale per 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (requisito necessario per ottenere l'esenzione).

Quanto si paga
Gli importi sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base a una ripartizione tra soggetti che pagano in misura fissa e soggetti che pagano proporzionalmente al fatturato IRAP dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti.
Per il calcolo del diritto dovuto dall’impresa consulta la sezione Calcola&paga su dirittoannuale.camcom.it. Il portale consente anche il pagamento on-line tramite la piattaforma PagoPA.

All’interno delle singole annualità, si trovano le tabelle con gli importi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Quando si paga

Per le imprese o unità locali iscritte in corso d’anno il diritto deve essere pagato entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione.

Per le imprese già iscritte, il diritto deve essere versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi quindi entro il 30 giugno. Il termine di versamento è stato stabilito dal D.L. n.193/2016, convertito nella L. 225/2016 e applicato anche al diritto annuale come confermato dalla Nota Mise n. 0183730 del 17.05.2017.

Per le società con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento va eseguito entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario è possibile effettuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

Entro un anno dalla relativa scadenza, possono essere sanate spontaneamente tramite l’istituto del ravvedimento operoso, le violazioni di omesso, omesso parziale, o tardato versamento ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Modalità di pagamento
Il versamento del diritto va eseguito in unica soluzione senza possibilità di frazionamento, utilizzando il modello F24. 

I titolari di partita IVA devono versare il diritto annuale in via telematica come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 19 settembre 2014.

E' possibile inoltre pagare il diritto annuale direttamente on-line attraverso la piattaforma PagoPa dal sito: http://dirittoannuale.camcom.it

Per le nuove iscrizioni (imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno), il diritto annuale può essere versato al momento della protocollazione della domanda di iscrizione. Se il pagamento non avviene contestualmente alla presentazione della pratica, dovrà essere versato nei 30 giorni successivi con modello F24 telematico

Richiesta di rimborso o compensazione
Per il rimborso del diritto annuale versato per errore o in misura superiore al dovuto è necessario presentare la richiesta di rimborso - utilizzando l'apposito modulo - entro 24 mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza (art. 10 del D.M. 359/2001), da inviare:
- via e-mail a diritto.annuo@tn.camcom.it;
- a mezzo posta indirizzata a CCIAA di Trento Servizio riscossioni, via Calepina 13, 38122 Trento.

Si ricorda che, in alternativa al rimborso, l'importo del diritto annuale erroneamente versato può essere portato in compensazione con altri tributi. La compensazione è un'operazione che si effettua tramite modello F24 e consente al contribuente di recuperare immediatamente il credito vantato.

Si evidenzia che è compensabile il solo versamento effettuato con il codice tributo "3850” che identifica il diritto annuale, come prescritto dalla  Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 115/E del 2003.

Sanzioni e ravvedimento operoso
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dal Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e dal Regolamento camerale sulle sanzioni amministrative tributarie approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 17 maggio 2019.
Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata >>> 

Contatti: 

Riscossioni - diritto annuale

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887252
Orari 

Reperibilità telefonica:
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Si accede all'ufficio solo su appuntamento​

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