Modulo richiesta rimborso diritti di segreteria per Registro imprese e Albo imprese artigiane
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| 23RichiestaRimborsoDirittiSegreteriaRIAlboA.pdf | 139.63 KB |
Pagina in aggiornamento
Soggetti obbligati al deposito del bilancio presso le Camere di Commercio
società per azioni (Spa)
società in accomandita per azioni (Sapa)
società a responsabilità limitata (Srl)
società cooperative e loro consorzi
consorzi fidi
consorzi con attività esterna
società consortili
mutue assicuratrici
gruppi europei di interesse economico (GEIE)
enti autonomi liricii
istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto privato
Soggetti non obbligati al deposito del bilancio presso le Camere di Commercio
imprese individuali
società semplici
società di fatto
società di persone
Per le società di persone resta fermo l’obbligo di redazione e deposito del bilancio consolidato qualora i soci illimitatamente responsabili siano Spa, Sapa o Srl.
Avvertenza
Si informa che l’Ufficio Anagrafe economica, a causa dell’elevato numero di pratiche presentate nel periodo, non potrà accogliere richieste di caricamento urgente; inoltre non è possibile garantire l’accoglimento delle richieste di sospensione o annullamento delle pratiche già trasmesse all’Ufficio.
Rendicontazione di sostenibilità: a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024, che ha abrogato il D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, la Dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) è stata sostituita dalla rendicontazione di sostenibilità (individuale o consolidata) e deve essere accompagnata dalla relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; entrambi i documenti dovranno essere predisposti nel formato pdf/A ed allegati al bilancio d'esercizio o al bilancio consolidato.
Assemblee in modalità telematica: la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 (Decreto Milleproroghe) ha esteso fino al 30 settembre 2026 l’applicabilità delle norme previste dall’articolo 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società di capitali con modalità telematiche.
Nomina dell’organo di controllo o del revisore: l’art. 2477 del Codice civile prevede l’obbligo di nomina da parte dell’assemblea dell’organo di controllo o del revisore al superamento di determinati parametri dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022. Si consiglia di porre la massima attenzione nel valutare le situazioni delle singole società, al fine di rispettare tale obbligo e depositare il bilancio con le relative relazioni obbligatorie. Per le società obbligate che non provvedono alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, il Conservatore del Registro delle imprese dovrà effettuare un’apposita segnalazione al Tribunale, al fine della sua nomina.
Intestazione dei documenti: per ogni documento allegato alla pratica telematica del bilancio è necessario indicare i dati essenziali della società, in particolare: la denominazione, il codice fiscale/numero d’iscrizione al Registro delle imprese, la sede della società e l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta (ex art. 2250 del Codice civile);
Formato dei file e dichiarazioni di conformità: è necessario porre la massima attenzione nella predisposizione dei documenti del bilancio, rispettando le specifiche tecniche riportate nei paragrafi 2.2.2 e seguenti, del Manuale operativo di Unioncamere per il deposito bilanci 2025.
Registrazione dei verbali nel caso di distribuzione di utili: il verbale di assemblea di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili deve essere registrato all’ufficio del Registro , ai sensi dell’art. 4, lettera d, tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986. A seguito dell’introduzione del modello RAP (Registrazione Atti Privati) da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile attestare tale registrazione allegando alla pratica telematica la ricevuta di registrazione codificata come 98 (ricevuta registrazione).
Le istruzioni per la corretta predisposizione del bilancio sono presenti ai seguenti link:
Si raccomanda di seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nel manuale operativo di Unioncamere 2026 al fine di presentare le domande in modo corretto e consentire all’ufficio competente una rapida istruttoria ed evasione delle domande stesse.
Il deposito del bilancio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione unica e può essere depositato con il servizio web DIRE o con altri software presenti nel mercato.
Le tassonomie attualmente in vigore per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:
Per approfondimenti sulle tassonomie si veda lo schema riassuntivo del Manuale operativo pubblicato sul sito del Supporto specialistico Registro imprese ed i seguenti riferimenti:
La domanda di deposito del bilancio deve essere firmata digitalmente da uno dei soggetti sottoelencati:
La pratica potrà essere inviata anche dall’intermediario (es. associazioni, agenzie, professionisti in genere) che non potrà però qualificarsi come «procuratore» nel campo “dichiarante” della distinta, ma dovrà firmare digitalmente la distinta solo nel caso in cui indichi, in fase di spedizione della pratica nel campo «e-mail di riferimento per la pratica», la sua casella di posta elettronica per la comunicazione degli esiti della domanda.
I diritti di segreteria sono dovuti per il deposito dei bilanci d’esercizio ed eventuali loro rettifiche:
Imposta di bollo
Soggetti esenti:
Il bilancio e l’eventuale elenco soci (nel caso di Spa e Sapa), devono essere depositati presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso, ai sensi dell’art. 2435 del Codice civile.
Per altre tipologie di bilancio possono essere previsti termini diversi da quello sopra indicato; per una sintesi completa delle tempistiche di deposito delle varie tipologie di bilancio, si rimanda al paragrafo 2 del Manuale operativo di Unioncamere per il deposito bilanci 2025 o alle singole schede SARI.
Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPR n. 558/99 >>>).
In caso di ritardato o omesso deposito del bilancio di esercizio, la sanzione ammonta a:
In caso di ritardato o omesso deposito dell’elenco soci, la sanzione ammonta a:
Le sanzioni si applicano a tutti gli amministratori o liquidatori delle società.
Per ulteriori informazioni sulle sanzioni consultare la pagina dedicata >>>
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili: