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Aggiornato il: 11 Agosto 2023

Imprese di facchinaggio

Imprese di facchinaggio - Camera di Commercio di Trento

Le imprese di facchinaggio esercitano una fra le seguenti attività:

  1. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
     
  2. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Sono escluse le attività di trasloco e autotrasporto.

Le attività elencate al punto 2. rilevano autonomamente solo se riconducibili alle attività principali di facchinaggio, gestione del ciclo logistico o movimentazione delle merci. Ad esempio, non rilevano le attività di abbattimento alberi o mattazione come tali, ma rilevano le attività di movimentazione delle merci derivanti dall’abbattimento degli alberi o dalla mattazione, qualora esse costituiscano oggetto principale dell’impresa e non siano esercitate in maniera subordinata, all’interno di un processo produttivo.

Requisiti necessari
Per svolgere l’attività di facchinaggio sono richiesti requisiti di onorabilità (vedi allegati) che devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale e dagli eventuali institori e direttori, da tutti i soci di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a., da tutti gli amministratori di società di capitali ivi comprese le cooperative.

Come avviare l’attività
E’ necessario presentare una pratica telematica al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane tramite ComUnica e allegare la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) utilizzando il modulo SCIA.
I modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato, e le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere allegati all’istanza telematica trasmessa al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane. All’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; il modello di dichiarazione e l’elenco dei soggetti che la devono sottoscrivere sono riportati in calce

Dalla data di presentazione della SCIA l'impresa potrà iniziare immediatamente l'attività.

Fasce di classificazione
Per partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi, le imprese di facchinaggio devono essere iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume d'affari (al netto dell'Iva):

  • la fascia inferiore a 2,5 milioni di euro
  • la fascia da 2,5 a 10 milioni di euro
  • la fascia superiore a 10 milioni di euro

In fase di prima iscrizione, viene sempre attribuita la prima fascia; per l’attribuzione delle fasce superiori, deve essere presentata un’apposita domanda (in questo caso prendere contatti con l’ufficio).

Avvertenze relative alla SCIA
Si raccomanda di compilare il modello SCIA in tutte le sue parti e ponendo particolare attenzione ai dati che vengono inseriti. Il modello SCIA, inoltre, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale, oppure con firma autografa; in quest’ ultimo caso il modello dovrà poi essere scansionato, firmato digitalmente dall’intermediario che trasmette la pratica ed inviato unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante.

I dati inseriti nella SCIA vengono autocertificati dal dichiarante e solo la completa e corretta compilazione consente l’inizio dell’attività a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.

Entro 60 giorni dalla presentazione, l’Ufficio provvederà ad effettuare la verifica della domanda e di tutti i requisiti autocertificati. Nel caso in cui venga accertata la carenza di tali requisiti, l’Ufficio, quando possibile, inviterà il richiedente a integrare e conformare la SCIA presentata; in questo caso l’attività dovrà essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni. Se le integrazioni richieste non verranno effettuate entro il termine assegnato oppure non sia possibile conformare la SCIA, l’Ufficio dovrà vietare la prosecuzione dell’attività.

Si ricorda, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Costi
Per la presentazione della SCIA devono essere versati i diritti di segreteria, pari a 9 euro per le ditte individuali e 15 euro per le società,  con le modalità previste per la presentazione telematica delle pratiche (ComUnica), oltre ai normali diritti per le pratiche del Registro delle imprese o dell’Albo artigiani.

Normativa

Legge n. 57 del 5 marzo 2001, art. 17 – Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci. 

D.M. n. 221 del 30 giugno 2003, art. 5 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio. 

Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, art.10 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche. 

Contatti: 

Servizio imprese artigiane

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887350
Orari 

Per i servizi di informazione e assistenza relativi all’Albo delle Imprese artigiane, si prega di telefonare al n. 0461/887350 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per accedere al servizio presso la sede camerale è necessario prendere un appuntamento al seguente link: appuntamento online >>>

 

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