Aggiornato il
24 Luglio 2025

Responsabile tecnico

Responsabile tecnico - Camera di Commercio di Trento

 

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 devono nominare almeno un Responsabile tecnico, i cui compiti, attribuzioni, nonché relative responsabilità sono definiti nelle deliberazioni del Comitato Nazionale  n. 1 del 23 gennaio 2019 >>>

La materia del responsabile tecnico è inoltre disciplinata dagli artt. 12 (“Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico”) e 13 (Formazione del responsabile tecnico” del DM 120/2014) >>>

Requisiti minimi per categoria e classe di iscrizione
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di determinati requisiti tecnici in funzione della categoria e classe di iscrizione così come definiti dalle delibere del Comitato Nazionale, nonché dei seguenti requisiti soggettivi (comuni a tutte le categorie di iscrizione):

  • non deve trovarsi in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non deve avere riportato condanna passata in giudicato, come disposto dall'art 10, comma 4, lettera d del  D.M. n. 120/2014;
  • non deve avere nei suoi confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. lgs. n.159/2011, articolo 67;
  • non deve avere reso false dichiarazioni nel fornire informazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste dalla vigente normativa.

Requisito di esperienza

  • Categorie 1,4,5,8

Al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza di cui alla delibera n. 6/2017 >>> che può essere acquisita come:

  • legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
  • responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
  • dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
  • dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico (vedi Affiancamento"). 

Inoltre, per le seguenti categorie:

  • Categoria 9

Ad esclusione della classe E, al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza comprovata con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione.

  • Categoria 10

Ad esclusione della classe E, al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza comprovata da copia:

  • autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dai quali risulti che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994;
  • copia autentica della notifica preliminare di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è designato quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo.

 Affiancamento

L'attività di affiancamento può essere svolto da un dipendente dell'impresa e deve essere comunicata alla Sezione competente mediante la presentazione di un’istanza telematica (non è previsto il riconoscimento di periodi antecedenti la comunicazione stessa), accedendo all’area riservata dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali >>> 

In caso di variazione del legale rappresentante o del Responsabile tecnico, se interessati a proseguire l'affiancamento, è necessario trasmettere nuova comunicazione telematica entro 30 giorni dalla variazione.

Verifiche di idoneità
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di idoneità all’esercizio del ruolo attestata mediante una verifica iniziale e mediante verifiche periodiche con cadenza quinquennale, volte a garantire il necessario aggiornamento.
L'iscrizione alle verifiche di idoneità avviene in via telematica dall'area riservata telematica accedendo all’area riservata dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali >>>

Per conoscere il calendario degli esami e i quiz oggetto delle verifiche consulta la Sezione dell'Albo nazionale dedicata al Responsabile tecnico

Dispensa dalle verifiche

Ai sensi dell'art.1 della deliberazione del Comitato Nazionale n. 1/2025, è dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).

Per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa deve presentare istanza di dispensa alla Sezione provinciale, accedendo all’area riservata dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali >>>

Contatti

Ambiente

Via Calepina, 13 
38122 Trento

Tel
vedere i numeri sotto indicati
Orari

Tutti i servizi sono erogati on-line accedendo dai portali dedicati. Per informazioni e assistenza è possibile contattare l'ufficio telefonicamente o con e-mail a: ambiente@tn.camcom.it.

 

Reperibilità telefonica:

  • Albo gestori ambientali e servizi afferenti: tel. 0461 887255 - 319 - 324 - 354 - 214
  • RENTRI, RENAP, MUD e Banca Dati F-Gas: tel. 0461 887373 - 322 - 324
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