Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 devono nominare almeno un Responsabile tecnico, i cui compiti, attribuzioni, nonché relative responsabilità sono definiti nelle deliberazioni del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019 >>>
La materia del responsabile tecnico è inoltre disciplinata dagli artt. 12 (“Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico”) e 13 (Formazione del responsabile tecnico” del DM 120/2014) >>>
Requisiti minimi per categoria e classe di iscrizione
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di determinati requisiti tecnici in funzione della categoria e classe di iscrizione così come definiti dalle delibere del Comitato Nazionale, nonché dei seguenti requisiti soggettivi (comuni a tutte le categorie di iscrizione):
Requisito di esperienza
Al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza di cui alla delibera n. 6/2017 >>> che può essere acquisita come:
Inoltre, per le seguenti categorie:
Ad esclusione della classe E, al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza comprovata con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione.
Ad esclusione della classe E, al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza comprovata da copia:
Affiancamento
L'attività di affiancamento può essere svolto da un dipendente dell'impresa e deve essere comunicata alla Sezione competente mediante la presentazione di un’istanza telematica (non è previsto il riconoscimento di periodi antecedenti la comunicazione stessa), accedendo all’area riservata dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali >>>
In caso di variazione del legale rappresentante o del Responsabile tecnico, se interessati a proseguire l'affiancamento, è necessario trasmettere nuova comunicazione telematica entro 30 giorni dalla variazione.
Verifiche di idoneità
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di idoneità all’esercizio del ruolo attestata mediante una verifica iniziale e mediante verifiche periodiche con cadenza quinquennale, volte a garantire il necessario aggiornamento.
L'iscrizione alle verifiche di idoneità avviene in via telematica dall'area riservata telematica accedendo all’area riservata dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali >>>
Per conoscere il calendario degli esami e i quiz oggetto delle verifiche consulta la Sezione dell'Albo nazionale dedicata al Responsabile tecnico
Dispensa dalle verifiche
Ai sensi dell'art.1 della deliberazione del Comitato Nazionale n. 1/2025, è dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).
Per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa deve presentare istanza di dispensa alla Sezione provinciale, accedendo all’area riservata dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali >>>
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