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Aggiornato il: 29 Agosto 2023

Servizi per l'imprenditore

Agente e rappresentante di commercio

Agente e rappresentante di commercio - Camera di Commercio di Trento

L'agente di commercio è colui che viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Il rappresentante di commercio è invece colui che, munito di mandato, conclude affari in nome e per conto della ditta mandante.

Requisiti necessari
Per poter svolgere l’attività di agente è necessario possedere determinati requisiti di carattere personale e morale, nonché uno dei seguenti requisiti professionali (vedi sezione allegati in fondo alla pagina per maggiori dettagli):

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie economiche e giuridiche;
  • aver acquisito un'esperienza lavorativa di almeno due anni negli ultimi cinque;
  • aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di società i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.
In Provincia di Trento i corsi abilitanti sono organizzati da Accademia di Impresa, Azienda speciale della Camera di commercio.

Incompatibilità
L'agente e/o il rappresentante di commercio non può svolgere un'attività alle dipendenze di persone, associazioni od enti pubblici e privati (lavoro dipendente). L’unica eccezione a tale divieto è riservata a pubblici dipendenti in regime di part-time non superiore al 50%. L'agente e/o il rappresentante di commercio non può inoltre svolgere attività di agente d’affari in mediazione.

Come avviare l’attività
È necessario presentare una pratica telematica al Registro delle imprese tramite ComUnica e allegare la Segnalazione Certificata di Inizio attività, compilata utilizzando il modello ARC (Agenti e rappresentanti di commercio).  Eventuali soggetti successivi al primo (in caso di più legali rappresentanti o preposti) devono compilare un ulteriore modello REQUISITI. I modelli, compilati e sottoscritti dai soggetti interessati, e le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere allegati all’istanza telematica trasmessa al Registro delle imprese.

Le istruzioni per generare e allegare il modello ARC sono riportate in calce alla pagina.

All’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; il modello di dichiarazione e l’elenco dei soggetti che la devono sottoscrivere sono riportati in calce.

La SCIA deve essere presentata per la sede dell’impresa (o della società) e per tutte le filiali o succursali (sedi secondarie e unità locali). In ciascuna sede o unità locale deve essere nominato un soggetto (amministratore o preposto), in possesso dei requisiti prescritti.

Avvertenze relative alla SCIA 
Si raccomanda di compilare il modello SCIA in tutte le sue parti e ponendo particolare attenzione ai dati che vengono inseriti. Il modello SCIA, inoltre, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale, oppure con firma autografa; in quest’ ultimo caso il modello dovrà poi essere scansionato, firmato digitalmente dall’intermediario che trasmette la pratica ed inviato unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante. I dati inseriti nella SCIA vengono autocertificati dal dichiarante e solo la completa e corretta compilazione consente l’inizio dell’attività a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al Registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla presentazione, l’Ufficio provvederà ad effettuare la verifica della domanda e di tutti i requisiti autocertificati. Nel caso in cui venga accertata la carenza di tali requisiti, l’Ufficio, quando possibile, inviterà il richiedente a integrare e conformare la SCIA presentata; in questo caso l’attività dovrà essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni. Se le integrazioni richieste non verranno effettuate entro il termine assegnato oppure non sia possibile conformare la SCIA, l’Ufficio dovrà vietare la prosecuzione dell’attività.

Si ricorda, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Modifiche
Le eventuali modifiche inerenti l’attività e/o le persone devono essere comunicate con la procedura telematica sopra descritta compilando la sezione MODIFICHE del modello ARC e, se necessario, anche la sezione REQUISITI e l’eventuale Intercalare REQUISITI di cui all'allegato B) del modello.

Iscrizione nell'apposita sezione REA in seguito alla cessazione dell’attività
Per mantenere il requisito professionale, i soggetti che cessano di svolgere l'attività possono chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione REA, nel termine di 90 giorni, pena la decadenza, compilando la sezione ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE del modello ARC che dovrà essere allegato ad una specifica pratica telematica da trasmettere al Registro delle imprese.
L'iscrizione non è obbligatoria, ma è consigliata a quei soggetti che vogliono conservare il requisito professionale non permanente.

Costi e modalità di pagamento
I diritti di segreteria sono quelli normalmente dovuti per le pratiche del Registro delle imprese (vedi sezione allegati).

Tessera personale di riconoscimento
La tessera è facoltativa e viene rilasciata, su richiesta, agli agenti e rappresentanti iscritti regolarmente al Registro delle imprese. 

Modalità di richiesta della tessera e costi
Il rilascio della tessera si effettua esclusivamente su richiesta dell’interessato inviata al seguente indirizzo mail commercio.interno@tn.camcom.it con indicazione del nome e cognome  e numero REA. Seguirà risposta con le indicazioni della documentazione necessaria e del giorno dell’appuntamento. Il rilascio della tessera è subordinato ai seguenti pagamenti:

  • versamento di € 57,00 alla Camera di Commercio I.A.A.;
  • diritti di segreteria (€ 25,00);
  • marca da bollo (€ 16,00);
  • imposta di bollo (€ 16,00) assolta virtualmente nella tessera, pertanto la marca da bollo non potrà essere accettata in forma cartacea dall’Ufficio.

Il versamento deve essere effettuato con le modalità prevista da pagoPA.

Normativa
Legge 3 maggio 1985, n. 204 - Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
Decreto del Ministero dello sviluppo economico del  26 ottobre 2011 "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59."

Contatti: 

Registro delle Imprese

Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa

Tel 
0461-887111 (Trento); 0464-443248 (Rovereto); contact center 199-509922 (da lun. a ven: 9-13; 14-17)
Orari 

Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link

Per ulteriori informazioni sono disponibili:

  • la piattaforma di consultazione e informazione online per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese;
  • il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
  • il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).
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