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Aggiornato il: 31 Dicembre 2021

Sanzioni e ravvedimento operoso

Sanzioni e ravvedimento operoso - Camera di Commercio di Trento

Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Sanzioni
Oltre un anno dalla scadenza prevista per il pagamento del diritto annuale, le sanzioni vengono irrogate mediante iscrizione diretta a ruolo, senza preventiva contestazione, come previsto dall’ art. 17, c. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

L’aliquota della sanzione è pari al 30% nel caso di omesso versamento totale o parziale. Si applica l’aliquota del 10% nel solo caso delle imprese neo-iscritte che eseguono il pagamento entro trenta giorni successivi ai trenta giorni decorrenti dalla data di iscrizione (cd versamento tardivo).

In seguito all'emissione del ruolo, il competente Agente della riscossione notifica una cartella di pagamento nella quale vengono evidenziati i seguenti codici tributo:

  • 961 per il diritto annuale;
  • 962 per la sanzione;
  • 992 per gli interessi, calcolati al tasso legale, dalla scadenza del diritto annuale al giorno di pagamento e/o, per quanto omesso, fino alla data di emissione del ruolo.

La cartella deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica tramite il bollettino precompilato allegato; oltre i 60 giorni, direttamente allo sportello del competente Agente della riscossione.

Chiarimenti sulla cartella e richiesta di annullamento della cartella
Il Servizio riscossioni è a disposizione per qualsiasi chiarimento, e nel caso riconosca l’errata emissione della cartella, potrà annullare (sgravio) totalmente o parzialmente la stessa. L'interessato potrà contattare l'Ufficio:
- via e-mail a diritto.annuo@tn.camcom.it
- per posta a CCIAA di Trento, Servizio Riscossioni, via Calepina 13, 38122 Trento

Richiesta di riesame della cartella
Il contribuente, dopo aver ottenuto i chiarimenti dall'ufficio, nel caso in cui ritenga comunque illegittima o infondata la cartella, può presentare al Segretario generale della Camera di Commercio di Trento (via PEC all'indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it; a mezzo posta a CCIAA di Trento, Via Calepina 13, 38122, Trento) richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela non interrompe, né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione tributaria.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale
Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Trento entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa.
Il ricorso deve essere notificato anche alla Camera di Commercio di Trento nei seguenti modi: tramite Ufficiale giudiziario; mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, o mediante consegna a mano.

Contatti: 

Riscossioni - diritto annuale

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887252
Orari 

Reperibilità telefonica:
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Si accede all'ufficio solo su appuntamento​

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