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Aggiornato il: 30 Novembre 2022

Attività di cura e manutenzione del verde

Attività di cura e manutenzione del verde - Camera di Commercio di Trento

La L. 28 luglio 2016, n. 154 all'art. 12 dispone che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi possa essere esercitata:

  • dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 214/2005;
  • da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Per quanto riguarda l’iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (art. 20 c. 1 lett. 'a' e 'c' del D.Lgs. n. 214/2005), si fa presente che detto Registro è oggi superato dal nuovo Registro Ufficiale degli Operatori professionali-RUOP (art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031), entrato in vigore il 14 dicembre 2019. Per la provincia di Trento tale registro è tenuto dal Servizio Agricoltura, Ufficio Fitosanitario.

Ciò considerato, in analogia a quanto previsto dall'art. 20 c. 1 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 214/2005, i soggetti la cui attività professionale riguarda, oltre che la manutenzione del verde, anche la produzione e/o la commercializzazione delle piante e prodotti vegetali (es. produttori vivaisti ornamentali) devono essere iscritti al predetto RUOP, fatte salve le deroghe previste all’art. 65, par. 3, lett. a) del citato Reg. (UE) 2016/2031.

Info e assistenza>>>

Imprese di nuova iscrizione

Il Registro delle Imprese e l’Albo delle imprese artigiane hanno  provvisoriamente accolto le domande di iscrizione presentate successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 154/2016, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Tali corsi, in seguito all'Accordo siglato in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 e alle deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 570 del 9 aprile 2018 e n. 2059 del 19 ottobre 2018, sono già stati avviati anche in provincia di Trento attraverso l’organismo accreditato Centro di Istruzione e Formazione della Fondazione E. Mach.

Di conseguenza, le domande di iscrizione delle nuove imprese che intendono svolgere le attività economiche identificate dal codice Ateco 81.30 “Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)” saranno accolte solo in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

Ai fini della verifica dei requisiti, alle domande di nuova iscrizione va pertanto allegato, in via alternativa:

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l’iscrizione della ditta nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/2031 per le attività di produzione e/o commercializzazione delle piante e dei prodotti vegetali;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso di un attestato di idoneità rilasciato da un ente di formazione accreditato dalle Regioni o dalle Province autonome all’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 12, punto b), della Legge n. 154/2016, attestante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di formazione professionale, individuati dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018: 
  • qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde; 
  • laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche; 
  • master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio; 
  • diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale; 
  • iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale; 
  • qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali; 
  • qualifica di operatore agricolo e diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione per le nuove iscrizioni
Le imprese di nuova iscrizione, o che iniziano l’attività di cura e manutenzione del verde, devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico, dichiarando l’attività esercitata e nominando un preposto in possesso delle cd. adeguate competenze nella persona, alternativamente del:

  • titolare/legale rappresentante;
  • socio partecipante;
  • dipendente;
  • collaboratore familiare dell’impresa.

Si procede selezionando la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI, quindi si indica la qualifica ”manutentore del verde ai sensi della Legge 28 luglio 2016, n. 154”. Nel campo NOTE della pratica deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.

Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge.

Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

Costi

  • diritti di segreteria euro 18,00 per imprese individuali, euro 30,00 per società;
  • imposta di bollo euro 17,50 per imprese individuali, esente in caso di società;
  • esente da diritti di segreteria e imposta di bollo in caso di inizio attività di impresa individuale precedentemente “inattiva”;
  • imprese artigiane: diritti di segreteria euro 15,00 e imposta di bollo euro 17,50.

Imprese iscritte a partire dalla data del 25 agosto 2016

Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane nel periodo di vigenza della nuova norma, e pertanto dal 25 agosto 2016 in avanti, senza dimostrazione del requisito professionale, è necessaria la regolarizzazione della propria posizione entro la data  del 30 settembre 2021.

Per la regolarizzazione, il titolare/legale rappresentante dell’impresa dovrà comprovare alternativamente:

  • la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante;
  • l’iscrizione al RUOP;
  • il possesso di uno degli idonei titoli di studio o qualificazione professionale pubblica sopra richiamati e definiti nell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2018.

Per le imprese che non avranno presentato la regolarizzazione entro detto termine, verrà avviato il procedimento di iscrizione d’ufficio della cessazione dell’attività precedentemente iscritta, con eventuale indicazione dell’impresa come “inattiva” e cancellazione della stessa dall'Albo delle imprese artigiane.

Modalità di presentazione della pratica telematica di regolarizzazione per le imprese iscritte dal 25 agosto 2016
Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico, nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente del:

  • titolare/legale rappresentante;
  • socio partecipante;
  • dipendente;
  • collaboratore familiare dell’impresa.

Si procede selezionando la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI, quindi si indica la qualifica ”manutentore del verde ai sensi della Legge 28 luglio 2016, n. 154”. Nel campo NOTE della pratica deve essere specificato che si tratta di “regolarizzazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta dopo il 25 agosto 2016” e deve essere documentato uno dei requisiti indicati.

Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge.

Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

Costi

  • diritti di segreteria euro 18,00 per imprese individuali, euro 30,00 per società;
  • imprese artigiane: diritti di segreteria euro 5,00;
  • esente da imposta di bollo.

Imprese già iscritte alla data del 25 agosto 2016 per l’attività di cura e manutenzione del verde

L’accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, all’art. 7, lettera h) ha previsto, per le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (ovvero al 25 agosto 2016), la necessità di dimostrare, per le figure del titolare, socio partecipante, coadiuvante, dipendente e collaboratore familiare dell’impresa, entro la data del 22 febbraio 2020, un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018.

Al fine di valutare i casi di esenzione o riduzione del percorso formativo da parte di imprese già iscritte alla data del 25 agosto 2016, ovvero le modalità con cui dimostrare l’esperienza almeno biennale maturata, si attende l'emanazione di specifica disposizione normativa o ministeriale, che definisca l'attribuzione della competenza, il regime amministrativo da applicare a detta attività e le modalità pratiche di regolarizzazione.

Pertanto, nonostante il decorso del termine del 22 febbraio 2020, fino a nuove disposizioni, le imprese già iscritte alla data del 25 agosto 2016, NON devono presentare alcuna pratica telematica o comunicazione alla Camera di Commercio. Le imprese stesse conservano, nel frattempo, la piena legittimazione a svolgere l’attività a suo tempo intrapresa.

Contatti: 

Registro delle Imprese

Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa

Tel 
0461-887111 (Trento); 0464-443248 (Rovereto); contact center 199-509922 (da lun. a ven: 9-13; 14-17)
Orari 

Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link

Per ulteriori informazioni sono disponibili:

  • la piattaforma di consultazione e informazione online per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese;
  • il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
  • il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).
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