É necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011, c.d. comunicazione antimafia, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (indicati nell’art. 85 del codice antimafia):
- imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società di capitali, anche consortili, società cooperativa, consorzi di cooperative, consorzi con attività esterna:
- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
- il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero Il socio in caso di società con socio unico; **
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui all’art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs 231/2001, ove previsto;
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione pari almeno al 5%;
- associazioni: soggetti che hanno la legale rappresentanza, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui all’art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs 231/2001, ove previsto
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 c.c.): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui all’art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs 231/2001, ove previsto;
- società costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui all’art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs 231/2001, ove previsto; G.E.I.E: i soggetti che hanno la rappresentanza, e gli imprenditori o le società consorziate e il direttore tecnico, ove previsto.
** Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche da: i legali rappresentanti e componenti dell’organo amministrativo; da tutti i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c. dal sindaco effettivo, nonché dai componenti dell’organo di vigilanza di cui all’art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs 231/2001, ove previsti; dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con unico socio.