Aggiornato il
12 Novembre 2025

Domicilio Digitale: la PEC degli amministratori

Camera di Commercio di Trento - Domicilio Digitale: la PEC degli amministratori

L’art. 13 del decreto legge n. 159/2025 (in vigore dal 31 ottobre 2025) ha modificato l’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».

Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale/ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.

Persone soggette all’obbligo

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.).

In particolare, si applica a:

1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;

2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31 ottobre 2025.

 

Soggetti obbligati

Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.

 

Termine

  • Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
  • Coloro che, al 31 ottobre 2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.

 

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’art. 2630 del codice civile raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

 

Domicilio digitale/PEC da indicare

Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.

 

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza - si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.

La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.

 

AVVERTENZE

Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

Contatti

Registro delle Imprese

Trento: via Calepina, 13
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Tel
0461-887111 (Trento); 0464-443248 (Rovereto); contact center 199-509922 (da lun. a ven: 9-13; 14-17)
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Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link

Per ulteriori informazioni sono disponibili:

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  • il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
  • il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).
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