Risolvi le tue controversie

AVVISO Si informa che nel perdurare dell'emergenza sanitaria è possibile tenere gli incontri di mediazione anche in modaltà videoconferenza col consenso delle parti. Per ulteriori informazioni si veda la sezione seguente >>>
Un contratto, un rapporto di vicinato, ma anche un incidente o un evento casuale possono essere fonti di conflitti, litigi ed incomprensioni.
La Camera di commercio offre a cittadini ed imprese due strumenti di risoluzione delle controversie, alternativi alla giustizia civile.
La Conciliazione
La conciliazion è un procedimento amichevole di risoluzione delle controversie, che consente alle parti di incontrarsi in un ambiente neutro e con l’ausilio di un mediatore, terzo ed imparziale, qualificato e preparato sui fatti, chiamato promuovere il dialogo e favorire la ricerca di soluzioni condivise (mediazione).
Nel procedimento non ci sono giudici e nessuna decisione viene imposta:
- se le parti trovano e firmano un accordo, questo diviene per loro vincolante
- se invece l’accordo non si trova ogni parte è libera di abbandonare il procedimento in ogni momento
il procedimento è possibile per tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili (non è invece possibile per controversie in materia di famiglia e stato delle persone, es: separazione, interdizione, amministrazione di sostegno).
La legge prevede alcuni casi di conciliazione obbligatoria: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e dal 1° gennaio 2017, in materia di energia elettrica e gas (anche per i cd prosumer, soggetti che sono al contempo consumatori di energia elettrica e produttori).
In questi casi il processo può essere iniziato solo dopo aver tentato la conciliazione. Per attivare una conciliazione consulta la pagina dedicata >>>
L'arbitrato
L'arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa alla giustizia ordinaria, in cui uno o più soggetti (arbitro unico o collegio arbitrale) neutrali vengono incaricati della soluzione di una lite insorta tra le parti.
Esistono due tipologie di arbitrato:
- rituale, disciplinato dalla legge, la cui decisione (lodo) assume l'efficacia propria di una sentenza dell’Autorità giudiziaria ed è vincolante per le parti
- irrituale o libero, nel quale l'arbitro non ha l'obbligo di osservare regole procedurali e la cui decisione ha la natura e gli effetti di un "contratto"
In via generale tutte le controversie possono essere sottoposte agli arbitri, tranne quelle riguardanti lo stato delle persone (ad esempio: la separazione personale tra i coniugi, divorzio, ecc.), i diritti indisponibili in genere (per esempio: la potestà ed i diritti familiari), e taluni aspetti delle controversie di lavoro e assimilate.
La risoluzione delle controversie tramite arbitro:
- può essere prevista in uno statuto sociale, in un contratto stipulato tra le parti (c.d. "clausola compromissoria"), oppure in uno specifico negozio giuridico separato dal contratto, di solito successivo allo stesso (c.d. "compromesso")
- deve essere specificata, a pena di nullità, per iscritto indicando gli arbitri o le modalità di designazione. Gli arbitri possono essere uno o più d'uno, ma sempre in numero dispari sin dal momento iniziale