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Aggiornato il: 21 Aprile 2023

Servizi per il cittadino

Avvia una conciliazione

Avvia una conciliazione - Camera di Commercio di Trento

Il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Trento è iscritto al n. 130 del Registro degli organismi di mediazione del Ministero della giustizia e dispone di due sedi operative:

  • via Calepina 13, 38122 Trento
  • via Bezzi 28 – 38068 Rovereto (TN) (sede operativa per gli incontri di mediazione)

Come avviare una conciliazione
La conciliazione può essere attivata da una delle due parti, presentando il “modulo per la richiesta di attivazione della procedura” (a fondo pagina), compilato e completo degli allegati indicati, all’organismo territorialmente competente (Servizio conciliazione di Trento o Rovereto) specificando all’interno della domanda se la competenza ricade su Trento o Rovereto:
- via PEC all’indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it
- con raccomandata AR indirizzata a: Camera di Commercio - Servizio di conciliazione, via Calepina 13 38122 Trento (TN); 
- consegna a mano presso la sede di Trento (TN) via Calepina 13 negli orari di ufficio.

L’assistenza di un avvocato è necessaria solo nelle mediazioni obbligatorie e in quelle disposte dal giudice in corso di causa. Negli altri casi le parti possono scegliere se farsi assistere o se presentarsi da sole.

Procedura
Entro trenta giorni dal deposito della domanda, il Servizio conciliazione nomina un mediatore e fissa (comunicandolo alle parti) il primo incontro di mediazione, durante il quale il mediatore spiega le funzioni e le modalità della mediazione e verifica con le parti la possibilità di iniziare la procedura.

Se le parti decidono nel corso del primo incontro di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo. Per i casi di mediazione obbligatoria (o delegata), il tentativo di conciliazione si considera così eseguito e le parti sono libere di iniziare (o proseguire) il giudizio civile. In caso contrario la mediazione prosegue con incontri successivi e – se opportuno – anche con sessioni separate (il mediatore incontra le parti singolarmente).

La durata della mediazione non può superare i 3 mesi. Al termine della procedura è richiesta la compilazione di un questionario di valutazione del servizio. 

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la documentazione allegata. 

I costi della procedura di mediazione
Le spese di avvio della procedura e le tariffe di mediazione variano a seconda del valore della lite (vedi tabella). Con l’adesione delle parti ad una mediazione volontaria, le spese di avvio e le tariffe devono essere versate prima dell’incontro di mediazione.

Le spese di avvio devono essere versate:

  • dalla parte che avvia la procedura al momento del deposito della domanda;
  • dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e, in ogni caso, entro il primo incontro.

Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di conciliazione.

Qualora sia necessario effettuare più di due comunicazioni a mezzo raccomandata A.R., sono dovute, in aggiunta alle spese di avvio, le spese di spedizione per ciascuna raccomandata (10,00 euro + iva per un totale di 12,20 euro). Sono altresì a carico delle parti altre eventuali spese vive documentate sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

Le tariffe di mediazione sono corrisposte prima dell’incontro in misura non inferiore alla metà, comunque devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale di accordo. Le spese sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Per le somme corrisposte per il procedimento, le parti possono beneficiare di un credito di imposta per un importo massimo di 500,00 euro in caso di successo della conciliazione e per un importo di 250,00 euro in caso di insuccesso.

Modalità di pagamento
Il soggetto promotore della mediazione potrà pagare le spese di avvio sulla piattaforma SIPA >>>  che permette al cittadino/impresa di effettuare i pagamenti on line in assenza di un avviso di pagamento pagoPA. In alternativa, è possibile contattare il Servizio Conciliazione (tel. 0461/887213-218-301) che emetterà un avviso di pagamento pagoPA da pagarsi presso le tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5, con home banking utilizzando il circuito CBILL o con smartphone utilizzando la App Satispay. Restano ancora validi i pagamenti eseguiti:

  • contanti presso gli sportelli abilitati dell’ente camerale;
  • bancomat o carta di credito presso gli sportelli abilitati dell’ente camerale.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni altra tassa o diritto, mentre il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000,00 euro. 

Guida alla mediazione (Unioncamere) 
 

Normativa e regolamenti
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 
D.M. 6 luglio 2011, n. 145
D.M. 18 ottobre 2010, n. 180
Regolamento di mediazione C.C.I.A.A. di Trento 
Codice etico dei mediatori C.C.I.A.A. di Trento 

 

Contatti: 

Conciliazione

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887213 - 218 - 301
Orari 

Reperibilità telefonica:
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Si accede all'ufficio solo su appuntamento.

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