• 16 maggio 2012
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Repertorio notizie economiche ed amministrative

Introduzione

L'articolo 8 della Legge 580/93  ha previsto l'istituzione presso il Registro delle Imprese di un apposito Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria, nel quale trovano posto sia quei soggetti collettivi non iscritti nelle sezioni del Registro, che esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un'attività economica di natura commerciale (enti pubblici non economici, associazioni riconosciute e non fondazioni, organismi religiosi ecc.), sia tutte quelle notizie di carattere economico delle imprese iscritte nel Registro (inizi, variazioni, cessazioni di attività, apertura e chiusura  di unità locali, nomina di responsabili tecnici).

Scopo principale del R.E.A. è quello di garantire che nel sistema siano inserite tutte quelle notizie, aventi carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese, non previste a suo tempo dal Codice civile.


A chi si rivolge il servizio

Secondo il regolamento di attuazione del Registro delle imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581), sono obbligati a fornire al REA le notizie economiche e amministrative previste dalla legge:

  • gli esercenti attività economiche, ivi compresi i soggetti iscritti o annotati nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali;
  • gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono sul territorio nazionale una o più unità locali. Non sono da comprendere in questo gruppo, in quanto rientranti tra i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, le società estere con sede secondaria in Italia.

In base all'art. 9, comma 3, del regolamento del Registro delle Imprese le notizie da includere nel REA sono quelle previste dalle norme dell'ex Registro delle ditte previste dal T.U. 2011/34, dal R.D. 29/1925 e dalla Legge 131/83 (richiamata per le unità locali), cioè per i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

In particolare le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata (compresa quella unipersonale), le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative , i consorzi con attività esterna, le società consortili, gli enti pubblici economici, i gruppi europei di interesse economico, le società semplici dovranno fornire notizie relativamente:

  • all'attività economica esercitata
  • alle unità locali
  • alle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi e registri
  • alle licenze, autorizzazioni e altre forme di concessione
  • ai soggetti muniti di qualifiche e responsabilità tecniche

Gli imprenditori commerciali individuali e i piccoli imprenditori dovranno fornire notizie relative solo:

  • alle unità locali
  • alle iscrizioni in albi, ruoli elenchi e registri
  • alle licenze, autorizzazioni e altre forme di concessione
  • ai soggetti muniti di qualifiche e responsabilità tecniche

avendo già fornito le notizie relative all'attività economica esercitata al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

I soggetti "only R.E.A.", non essendo iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nelle sezioni speciali, all'atto della prima denuncia dovranno comunicare pure i loro dati identificativi.


Sanzioni Amministrative

Qualora le denunce vengano presentate oltre il termine di 30 giorni, l'ufficio provvede a notificare agli interessati un verbale di contestazione dell'infrazione amministrativa e ad applicare agli obbligati una sanzione amministrativa nella misura già prevista per le infrazioni al registro ditte, di cui il R.E.A. è l'erede.

Gli importi attuali per la ritardata od omessa denuncia sono i seguenti:

  • Euro 154,00 (ridotte a Euro 51,33 nel caso di pagamento liberatorio nei 60 giorni) se il ritardo è superiore ai 30 giorni successivi alla scadenza
  • Euro 30,00 (ridotte a Euro 10,00 nel caso di pagamento liberatorio nei 60 giorni) se il ritardo è contenuto nei 30 giorni successivi alla scadenza

Procedura

Le denunce al R.E.A. devono essere effettuate attraverso la presentazione degli appositi modelli ministeriali, indicando tutte le notizie e i dati richiesti dalla legge.

I modelli vanno poi sottoscritti dal titolare, oppure da soci, amministratori, legali rappresentanti, ecc.

Nel caso di presentazione di denunce relative a inizi di attività soggette ad autorizzazioni, licenze, permessi, gli interessati dovranno dichiarare nel modello il possesso di tali documenti, indicando nel contempo gli estremi degli stessi  (data e numero).

Per l'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso è necessario allegare al modello la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività ( con l'eventuale allegato A o allegato B)
Prima di completare il modello è necessario leggere attentamente le avvertenze

Per l'inizio dell'attività di mediazione è necessario allegare al modello la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo svolgimento esclusivo dell'attività di mediazione e l'esistenza di una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 3 comma 5bis della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 (dichiarazione per imprese individuali - dichiarazione per società).

Si informa che, con L.P. 30 luglio 2010 n. 17, è stata emanata la nuova disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento e che la stessa è entrata in vigore il 4 agosto 2010.

Si segnala fra le novità più importanti il passaggio delle competenze in materia di commercio all'ingrosso dalla Camera di Commercio ai Comuni

 


A chi e dove rivolgersi


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