• 14 febbraio 2012
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Ruolo agenti d'affari in mediazione

Introduzione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi sul mercato interno - è stato soppresso il Ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

Ai sensi della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) l'attività di Agente d'affari in mediazione è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) , corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali e morali prescritti dalla Legge 39 del 3 febbraio 1989.


A chi si rivolge il servizio

Persone fisiche e società che intendono svolgere l'attività di agente d'affari in mediazione, anche in modo discontinuo od occasionale.

L'agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

L'attività è distinta in 4 sezioni:

  1.  agenti immobiliari
  2.  agenti merceologici
  3.  agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili ed azienda
  4.  agenti in servizi vari

Quando e cosa serve

Per poter esercitare l'attività di agente di affari in mediazione è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso la Camera di Commercio della provincia in cui si risiede o si è eletto domicilio professionale (per le persone fisiche) o in cui è ubicata la sede legale (per le società).

Nella S.C.I.A. il soggetto interessato (od il legale rappresentante in caso di società) autocertifica il possesso dei seguenti requisiti:

  • requisiti morali previsti dalla legge, accertati dall'ufficio competente
  • requisiti scolastici accertati mediante il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • requisiti professionali accertati mediante corsi ed esami abilitanti all'esercizio dell'attività
  • Il modello della S.C.I.A. dovrà essere poi allegato alla domanda di iscrizione/variazione al Registro delle imprese, da inviare tramite la procedura della "Comunicazione Unica" (cfr. procedura).

    Dalla stessa data la Camera di Commercio I.A.A. avrà sessanta giorni di tempo per verificare i requisiti morali e professionali dichiarati. Nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ente camerale dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni.

    Si ricorda che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

    • con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
    • con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate

    In caso di modifica dei dati è necessario fare una esplicita comunicazione alla Camera di Commercio competente.

    Casi particolari

    Trasferimento da altra provincia: è necessario presentare la S.C.I.A. indicando il numero di iscrizione al soppresso Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. di provenienza.

    Soggetto già iscritto al soppresso Ruolo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento: non dovrà presentare la S.C.I.A., ma solo la domanda di iscrizione al Registro delle imprese.


    Riferimenti normativi

    •  Legge 3 febbraio 1989, n. 39

    •  D.M. 21 dicembre 1990, n. 452

    •  D.M. 21 febbraio 1990, n. 300

    •  Legge 21 marzo 1958, n. 253

    • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59


    A chi e dove rivolgersi


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