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Aggiornato il: 1 Marzo 2024

Whistleblowing

Il sistema per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come la persona che intende segnalare violazioni di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

La disciplina in materia di whistleblowing è contenuta nel d.lgs. 24 del 2023 (decreto whistleblowing), adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. L’articolo 23 del citato d.lgs. 24 del 2023 abroga l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che in precedenza disciplinava l’istituto del whistleblowing.

Di recente, in materia di whistleblowing, è intervenuta anche ANAC, la quale, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. n. 24 del 2023, con delibera del 12 luglio 2023, n. 311, ha approvato le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”.

Con la determinazione del Segretario Generale n. 221 del 18 dicembre 2023, è stato approvato l’atto organizzativo della Camera relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella presente sotto-sezione. 

Si invitano gli eventuali segnalanti a prendere visione del documento prima della trasmissione delle segnalazioni.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI: QUALI VIOLAZIONI E’ POSSIBILE SEGNALARE

Le violazioni che è possibile segnalare secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo n. 24 del 2023 sono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità.

Non sono altresì ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd.voci di corridoio).

Le disposizioni del d.lgs. 24 del 2023 non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Possono presentare segnalazioni i soggetti indicati all’articolo 3 del d.lgs. 24 del 2023. È considerata persona segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Rientrano ad es.: i dipendenti, i collaboratori e consulenti, i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, i lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, i volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, etc..

I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione può essere effettuata attraverso i canali interni indicati di seguito:

a) Piattaforma informatica whistleblowing

Dal 1° gennaio 2024 è possibile inoltrare una segnalazione di violazioni al Responsabile della prevenzione e della trasparenza tramite uno strumento informatico a cui si accede tramite il seguente link:

Whistleblowing – segnalazione di presunti illeciti

La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, può “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Più dettagliate informazioni sono rinvenibili nell’atto organizzativo adottato con determinazione del Segretario Generale n. 221 del 18 dicembre 2023 pubblicata in calce alla presente sotto-sezione.

b) Modalità cartacea

La segnalazione può essere effettuata anche con modalità cartacea tramite invio di lettera via posta, in busta chiusa, con la dicitura scritta all'esterno della busta "RISERVATA PERSONALE" e indirizzandola a:

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento, Via Calepina, n. 13 – 38122 Trento

Tale modalità può essere utilizzata in via residuale anche in caso di riscontrato malfunzionamento della piattaforma informatica.

Più dettagliate informazioni sono rinvenibili nell’atto organizzativo adottato con determinazione del Segretario Generale n. 221 del 18 dicembre 2023 pubblicata in calce alla presente sotto-sezione.

Si evidenzia al riguardo che i plichi privi della suddetta locuzione “riservata personale” al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza potrebbero non essere trattati come segnalazioni beneficiarie delle tutele di cui al d.lgs. 24 del 2023.

Si evidenzia altresì che per beneficiare delle relative tutele è sempre importante indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. 24 del 2023 nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

c) Incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento.

Su richiesta della persona segnalante, è possibile fissare un incontro diretto con il RPCT. E’ possibile chiedere l’incontro diretto al RPCT presso gli uffici della CCIAA, senza specificare ad eventuali soggetti diversi (es. personale di segreteria) la motivazione della richiesta. E’ possibile altresì effettuare la richiesta di incontro diretto mediante l’invio di una e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica del RPCT: alberto.olivo@tn.camcom.it

IL CANALE ESTERNO (ANAC)

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno di ANAC se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 6 del d.lgs. 24 del 2023, ovvero: quando non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In tali casi è possibile accedere all’applicazione dell’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link:https://whistleblowing.anticorruzione.it

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

I segnalanti possono effettuare una divulgazione pubblica e beneficiare della relativa protezione se al momento della divulgazione pubblica ricorrono le condizioni previste dall’articolo 15 del d.lgs. 24 del 2023.

DOCUMENTI UTILI

Determinazione del Segretario Generale n. 221 del 18 dicembre 2023 e relativo Allegato.

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