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Aggiornato il: 29 Settembre 2022

Modalità di comunicazione via mail con la Camera di Commercio

Modalità di comunicazione via mail con la Camera di Commercio - Camera di Commercio di Trento


L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Camera di Commercio è: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
Sulla casella di posta elettronica certificata si possono trasmettere sia documenti provenienti da altri indirizzi di posta elettronica certificata sia da indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) riguardanti richieste e comunicazioni. Quando i documenti vengono trasferiti da PEC a PEC (PEC to PEC), essi hanno valore ufficiale e garantiscono la certificazione della consegna del messaggio, dei suoi contenuti e degli eventuali allegati. Il messaggio acquista così il valore della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per le comunicazioni inviate tramite posta elettronica non certificata e/o che non necessitano della certificazione dell’invio e della consegna del messaggio, si può utilizzare sia l’indirizzo PEC che PEO. Il messaggio in questo caso acquista il valore della lettera inviata per posta ordinaria. L’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) della Camera di Commercio è il seguente: info@tn.camcom.it
Si avvisa che proposte commerciali non richieste, pubblicità di iniziative e corsi di formazione ovvero altre comunicazioni di carattere generico (es. newsletter) non inerenti l’attività camerale saranno trascurate.
Per sapere cos'è la PEC consulta il seguente link >>>

COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Per consentire la corretta registrazione di protocollo e la trasmissione agli uffici competenti è necessario inviare una mail per ogni singola richiesta/argomento/oggetto/affare. Per esempio per l’invio delle domande di rilascio di carta tachigrafica del conducente si dovrà allegare ad ogni messaggio una sola richiesta relativa ad un solo nominativo oppure se si devono trasmettere 3 domande per la partecipazione a 3 diversi bandi o selezioni, si dovranno inviare 3 messaggi PEC distinti, uno per ogni istanza che si intenda presentare.

I documenti informatici allegati ai messaggi inviati tramite il servizio PEC sono validi ai fini del procedimento amministrativo soltanto se corrispondono alle caratteristiche di sicurezza, integrità, leggibilità, accessibilità e immutabilità del contenuto e della struttura nel tempo. Tali caratteristiche sono necessarie per garantire il valore giuridico-probatorio dei documenti stessi. Pertanto:

  1. I file non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili che possano modificare la struttura e gli atti, i fatti o i dati in esso rappresentati (ad esempio, l’aggiornamento automatico di data e ora o di altre parti del documento); riferimenti a pagine od oggetti esterni al documento (ad esempio, link).
  2. I file devono essere redatti nei formati adatti alla conservazione. I formati dovranno essere non proprietari, aperti, standard e trasparenti in grado di garantire la conservazione a lungo termine dei documenti informatici (vedi sito AGID >>>). I formati ammessi dalla CCIAA di Trento sono i seguenti:
    • PDF (nei profili A e B), da utilizzare di preferenza e sempre nei casi previsti dalle normative vigenti; ​
    • ODT, ODS, ODP, ODG
    • DOCX, DOC, RTF
    • CSV
    • HTM, HTML (limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica)
    • XLSX, XLS
    • PPTX
    • JPG e JPEG, TIF e TIFF, PNG, GIF
    • EML
    • SVG
    • TXT, TEXT, XML, CSV, XBRL
    • P7M, TSD, M7M
    • U3T
    • MP4, M4A, M4V 
    • P7S
    • IES
    • ZIP

      La firma digitale, se prevista, deve essere valida al momento dell’inoltro del messaggio e apposta esclusivamente su file nei formati ammessi.
      Eventuali copie di lavoro in altri formati dovranno essere accompagnate dalla versione del documento nei formati ammessi.
      Il formato compresso ZIP è ammesso, ma deve a sua volta contenere file nei formati ammessi.
      La Camera si riserva di accettare i documenti pervenuti in formato PDF nei profili non adatti alla conservazione (vedi: Linee Guida sulla formazione gestione e conservazione dei documenti informatici >>>)

  3. Il messaggio inviato tramite PEC, non può superare i 30 MB.

  4. Laddove il documento inviato o consegnato all’amministrazione sia prodotto in formati tali da non consentirne una corretta gestione, ne verrà data comunicazione al mittente richiedendo contestualmente la ripetizione dell’invio in uno dei formati indicati nell’elenco o in altro formato concordato.

Per la sottoscrizione del messaggio e degli allegati il cittadino, le imprese o i liberi professionisti dovranno procedere come segue:

a. documento informatico allegato al messaggio di trasmissione firmato digitalmente: la firma digitale deve essere in corso di validità in formato PADES (PDF) e CADES (p7m). Oppure documento scritto direttamente all’interno del corpo del messaggio di trasmissione da inviare tramite PEO o PEC;

b. per il cittadino è ammessa la scansione del documento cartaceo con firma autografa allegata al messaggio di trasmissione da inviare tramite PEO o PEC con allegato documento di identità o altro documento di riconoscimento solo nel caso di istanze (cfr. art. 38 del DPR 445/00) o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (cfr. art. 47 DPR 445/00).

Le istanze e le dichiarazioni inviate tramite il servizio PEC ed i relativi documenti allegati sottoscritti secondo le modalità indicate avranno immediato valore ai fini procedimentali. 
In caso di messaggi e documenti sottoscritti con altre modalità o non sottoscritti, il Responsabile di procedimento si riserverà di valutarne l'ammissibilità e validità sulla base delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di riferimento.
Per effettuare i pagamenti digitali le indicazioni sono fornite al seguente link >>>