A partire dal 31 ottobre 2025, l’articolo 13 del Decreto-Legge n. 159/2025 ha ridefinito l’obbligo di comunicare il domicilio digitale al Registro delle Imprese. La disposizione riguarda ora esclusivamente gli amministratori unici, gli amministratori delegati e, qualora queste figure non siano presenti, i Presidenti del Consiglio di amministrazione delle società di capitali, consortili e cooperative. L’obbligo non interessa gli amministratori delle società di persone né altri componenti degli organi amministrativi, come, ad esempio, i consiglieri.
I soggetti di nuova nomina devono indicare il proprio domicilio digitale contestualmente alla richiesta di iscrizione. Gli amministratori già in carica alla data del 31 ottobre 2025 sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2025.
Il mancato adempimento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, comprese tra 206 e 2.064 euro.
Il domicilio digitale comunicato deve essere personale e univoco: non può quindi coincidere con quello dell’impresa amministrata. La trasmissione della sola comunicazione del domicilio digitale non prevede diritti di segreteria o imposta di bollo; tali oneri restano invece dovuti quando la comunicazione avviene nell’ambito dell’iscrizione di una nuova nomina o della sua conferma.