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Aggiornato il: 3 Settembre 2019

Registro delle imprese e start-up

Il D.L. 135/2018 convertito con la Legge 12/2019 ha apportato all’art. 25 del D.L. 179/2012 in tema di start-up una serie di modificazioni. In particolare:

  • è stato abrogato il comma 14 (relativo all’obbligo di aggiornamento semestrale delle informazioni inserite in fase di iscrizione della start-up nella sezione speciale);
  • è stato modificato il comma 15 (relativo all’adempimento della comunicazione della conferma annuale dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio) introducendo la possibilità di effettuare l’adempimento entro sette mesi dalla chiusura di ciascun esercizio nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice civile;
  • è stato inserito il comma 17-bis che prevede che la start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscano le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di mantenimento del possesso dei requisiti di start-up. In tal modo si è operata una semplificazione negli adempimenti informativi previsti per le start-up innovative, che passano da tre a uno all’anno.

Prioritariamente è necessario compilare il proprio profilo accedendo all’area riservata del sito startup.registroimprese.it.

La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura di conferma annuale dei requisiti, determinando la perdita dello status speciale di start-up innovativa se si supera la scadenza del 30 giugno (o del 30 luglio nel caso di utilizzo del maggior termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio).

Soltanto una volta all’anno, dopo il deposito del bilancio ed entro il 30 giugno (ovvero entro il maggior termine previsto dal comma 17-bis), la start-up dovrà trasmettere alla Camera di Commercio anche una Comunicazione unica per la conferma del possesso dei requisiti di start-up innovativa e per aggiornare o confermare le informazioni di cui al comma 12 dichiarate in iscrizione, pena la perdita dello status speciale e l’impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni correlate.

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