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Aggiornato il: 18 Marzo 2020

Mediazione: attività sospesa

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Visto l’art. 83 c. 20 del D.L. 17.3.2020 n. 18 per il periodo 9 marzo – 15 aprile sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28 del 2010 quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 aprile e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

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