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Aggiornato il: 23 Maggio 2019

Installazione impianti

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2019, n. 3717/C, ha fornito – in via definitiva - chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazione impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”). In applicazione a quest’ultima circolare quindi le lettere possono essere così limitate:

  • lettera A): può essere rilasciata sia una abilitazione intera che parziale ad una o più tipologie di impianti tra “installazione impianti elettrici” – “installazione impianti protezione scariche” – “installazione di impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere”;
  • lettera B): può essere rilasciata sia una abilitazione intera che parziale ad una o più tipologie di impianti tra “installazione impianti radio-tv” – “installazione impianti di antenne” – “installazione impianti elettronici in genere”;
  • lettera C) può essere rilasciata sia una abilitazione intera che parziale ad una o più tipologie di impianti tra “installazione impianti di riscaldamento” – “installazione impianti di climatizzazione” – “installazione impianti di condizionamento” – “installazione impianti di refrigerazione”. Non è più possibile abilitare per la lettera C) limitata a opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali o bruciatorista o impianti di riscaldamento relativi al montaggio stufe, in quanto tali attività non possono essere scisse rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o climatizzazione o condizionamento o refrigerazione).

Per gli impianti di cui alle lettere D), E) e G) è possibile consentire solamente un’abilitazione piena.

Pertanto non è più possibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione di opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione dei locali o bruciatorista o impianti di riscaldamento relativi al montaggio stufe, né che tali opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C), né riconoscere il requisito ai soggetti che hanno prestato attività lavorativa presso imprese abilitate alle lettere C), D) ed E) con le limitazioni della lettera c) sopra indicate.

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