Conciliazione in materia di energia elettrica e gas

Dal 1° gennaio 2017 per le controversie nei settori dell’energia elettrica e gas, dopo il reclamo all’operatore, è necessario esperire, prima di procedere all'azione giudiziale, un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio di conciliazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) oppure presso altri Organismi accreditati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, tra i quali rientra anche l’Organismo di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.
L'Ente camerale ha infatti aderito alla convenzione sottoscritta tra l’Autorità (AEEGSI) e l’Unione Italiana delle Camere delle Commercio (vedi allegato a fondo pagina) e nel giugno 2017 il proprio Organismo di Conciliazione è stato accreditato ed iscritto nell’Elenco istituito presso la predetta Autorità.
Quando attivare il servizio di conciliazione in materia di fornitura di energia elettrica e gas
Il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere proposto da tutti i clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa tensione (BT) e media tensione (MT), clienti finali di gas alimentati in bassa pressione per il gas, produttori che sono contemporaneamente consumatori di energia elettrica (cd. prosumer) o utenti finali. Più precisamente:
- cliente o utente finale è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi regolati dall’AEEGSI e il prosumer;
- operatore o gestore è il soggetto che esercisce i servizi nei settori regolati dall’AEEGSI;
- prosumer è il soggetto che è contemporaneamente produttore e cliente finale di energia elettrica.
Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando:
- il cliente non ha preventivamente presentato reclamo scritto all’operatore/gestore o non sono decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo;
- è decorso oltre un anno da quando il cliente ha presentato reclamo scritto;
- per la stessa controversia è già stato avviato o comunque concluso un tentativo di conciliazione;
- la controversia riguarda solo profili tributari o fiscali;
- è intervenuta la prescrizione del diritto ai sensi di legge;
- la controversia è relativa al settore idrico;
- la controversia è promossa ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo
Come si attiva la procedura presso la Camera di commercio
Il cliente o utente finale presenta la domanda di conciliazione, personalmente o mediante un delegato, depositando presso il Servizio Conciliazione della Camera di Commercio il relativo modulo (vedi la sezione moduli a fondo pagina) in una delle seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it
- con consegna a mano presso la sede camerale (via Calepina 13 - Trento) previo appuntamento;
- con raccomandata AR indirizzata a: Camera di Commercio - Servizio di conciliazione, via Calepina 13 - 38122 Trento (TN).
La domanda deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
- i dati del cliente o utente finale e del delegato, se nominato;
- la denominazione dell’operatore o gestore;
- POD/PDR della fornitura cui si riferisce la domanda o, se non disponibili, l’indirizzo della fornitura;
- l’oggetto della controversia e la descrizione della problematica lamentata e delle ragioni delle pretese.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia del documento di identità della parte (cliente o utente finale) e del delegato, se nominato;
- copia del reclamo all’operatore/gestore con relativa ricevuta o avviso di ricevimento del reclamo;
- copia della risposta dell’operatore/gestore, se presente;
- copia della delega/procura speciale al delegato se nominato, con potere di conciliare e transigere;
- attestazione del versamento delle spese di avvio della procedura di conciliazione.
Come si svolge la procedura
La Segreteria, verificata la regolarità e l'ammissibilità della domanda, comunica alle parti l’avvio della procedura e la data del primo incontro.
Il primo incontro deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa in tutte le sue parti.
La procedura si conclude entro il termine di 90 giorni dalla proposizione della domanda completa di conciliazione, con possibilità di proroga di 30 giorni su iniziativa del Servizio di conciliazione ovvero su richiesta del conciliatore o su istanza congiunta e motivata delle parti.
L’incontro si svolge senza formalità presso la sede del Servizio di Conciliazione in Trento, via Calepina 13.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, munito di procura idonea a conciliare e transigere la controversia.
Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato, ma le parti possono comunque farsi assistere da difensori.
Il procedimento è condotto da un Conciliatore, terzo imparziale e neutrale, che non decide la controversia, ma assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole, anche formulando una proposta non vincolante, su richiesta congiunta delle parti.
Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto ciò che viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Se le parti trovano una soluzione per la controversia, il tentativo di conciliazione ha esito positivo e il relativo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95, ossia può essere fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto.
Se le parti non raggiungono un accordo, il conciliatore redige un verbale in cui dà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione.
L’assenza dell’operatore o gestore è comunicata all’Autorità per i provvedimenti di competenza.
Costo della procedura
Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione (vedi tariffario convenzione ): la parte istante versa le spese di avvio pari a Euro 36,60 o Euro 73,20, in base al valore della controversia al momento del deposito della domanda di conciliazione, mentre la parte invitata è tenuta a versarle al momento del deposito del modulo di adesione.