Agenti d'affari in mediazione: verifica dinamica dei requisiti
Gli artt. 7 e 8 del D.M. 26 ottobre 2011 prevedono che l’Ufficio Registro delle imprese debba verificare, almeno una volta ogni quattro anni, la permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione (ivi compresa l’assenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989, come modificato dalla Legge n. 238/2021 nei confronti delle imprese in attività, nonché nei confronti delle persone fisiche iscritte nell’apposita sezione del REA al fine di conservare il requisito professionale.
L’Ufficio ha pertanto avviato il procedimento di verifica dinamica dei requisiti; ogni impresa che svolge l’attività di agente d’affari in mediazione e ogni persona fisica iscritta nell’apposita sezione del REA riceverà una comunicazione tramite posta elettronica certificata dalla casella di solo invio cameradicommerciotrento@cert.camcom.it (a cui si prega pertanto di non rispondere, in quanto non è presidiata) o, se non posseduta, tramite raccomandata A.R., con la quale viene invitata a presentare, entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, una pratica telematica di Comunicazione Unica (“Com-Unica”).
Le imprese dovranno allegare alla pratica la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, dai preposti e da tutti coloro che svolgono attività di mediazione per conto dell’impresa, attestante il possesso dei requisiti ed eventuale dichiarazione sostitutiva antimafia;
- copia delle polizze assicurative (certificato assicurativo da cui si rileva la copertura annuale, come più volte richiesto e raccomandato dal Ministero dello Sviluppo Economico) relative agli anni dal 2018 al 2021, o al periodo più breve, nel caso in cui l’impresa abbia iniziato l’attività successivamente all’anno 2018;
- modello mediatori compilato nelle sezioni “anagrafica impresa” e “formulari”, al fine di depositare tutti i modelli e formulari utilizzati per l’esercizio dell’attività, indicando che sostituiscono tutti i modelli precedentemente depositati o, dichiarare nel quadro note del modello ComUnica che gli stessi sono rimasti invariati rispetto ai modelli precedentemente depositati o che non vengono utilizzati moduli o formulari
- copia dei modelli e formulari utilizzati per l’esercizio dell’attività, se indicato nel modello mediatori;
- copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto che sottoscrive con firma autografa le predette dichiarazioni e/o richieste.
Le persone fisiche dovranno allegare la seguente documentazione presente a fondo pagina:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta dal soggetto interessato;
- copia del documento di identità in corso di validità.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione della dichiarazione sostitutiva in cui si attesta il possesso dei requisiti (in particolare ai requisiti morali); si ricorda che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di Commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000).Si fa inoltre presente che, nel caso in cui, a seguito del procedimento di verifica dei requisiti in oggetto, risulti che tali requisiti non sono posseduti dall’impresa e dai soggetti che svolgono l’attività di mediazione, oppure che non sia stato ottemperato, nei termini sopra indicati, alla corretta presentazione della pratica “Com-Unica”, corredata da tutta la necessaria documentazione, il Conservatore del Registro Imprese disporrà, con proprio provvedimento, come previsto dalla vigente normativa, l’inibizione alla continuazione dell’attività di agenzia di affari in mediazione e la conseguente iscrizione della cessazione dell’attività nel Registro delle imprese/REA.La comunicazione inviata vale quindi anche quale comunicazione di avvio del procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività e cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese/REA.
Qualora dalle verifiche effettuate emergesse che l’attività di mediazione è stata svolta in carenza dei requisiti di legge, verrà avviato anche il procedimento disciplinare, come previsto dalla Legge n. 39/1989 e dal D.M. n. 452/1990.
L’Ufficio non prenderà in considerazione, ai fini del corretto espletamento della verifica, la documentazione che non perverrà nel rispetto delle modalità sopra indicate (ad esempio inviata tramite pec).
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Si ricorda infine che tutti i soggetti che svolgono l’attività di mediazione dovranno richiedere o rinnovare (se scaduta) la relativa tessera di riconoscimento, che verrà rilasciata solo in seguito alla verifica positiva dei requisiti necessari per il legittimo esercizio dell’attività di mediazione e previa restituzione della tessera scaduta. Le modalità di rilascio della tessera sono pubblicate alla pagina >>>
Termini
Gli adempimenti vanno presentati entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
Costi
Diritti di segreteria: 18,00 Euro
Bollo
Esente
Contatti
Elisabetta Oss
Tel. +39 0461 887 111 (dalle ore 10 alle ore 12) indirizzo mail: elisabetta.oss@tn.camcom.it
Susanna Nardon
Tel. +39 0461 887 111 (dalle ore 10 alle ore 12) indirizzo mail: susanna.nardon@tn.camcom.it





