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Aggiornato il: 16 Dicembre 2019

Prodotti tessili

Le etichette apposte sui prodotti tessili (quali sono, ad esempio, i capi di abbigliamento, le lenzuola, le coperte, le tende, i tappeti, i tessuti in rotoli/pezze, i cuscini, i sacchi a pelo, le tovaglie, ecc.) devono riportare obbligatoriamente la composizione fibrosa, in percentuale ed in ordine decrescente di peso, utilizzando le denominazioni delle fibre previste dal suddetto Decreto Legislativo n. 194/99; le etichette devono essere redatte in italiano e con caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere  indicate chiaramente anche nei documenti commerciali di accompagnamento.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste dalla normativa. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

Il venditore ed il fabbricante devono conservare la documentazione amministrativa relativa ai prodotti posti in vendita per gli eventuali controlli da parte dell’Autorità di vigilanza.

Normativa
E' disponibile al sito Vigilanza sul mercato  di Unioncamere.

Contatti: 

Vigilanza e sicurezza prodotti

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887348
Orari 

Reperibilità telefonica:
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Si accede all'ufficio solo su appuntamento

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