• 16 maggio 2012
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Registri di carico e scarico dei rifiuti

Introduzione

L’art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche fornisce indicazioni in materia di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. In particolare l’articolo elenca i soggetti che hanno l’obbligo di tenere il registro su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto e le modalità di tenuta del registro stesso.

L’art. 258 del D. Lgs. 152/2006 elenca le sanzioni applicate a carico dei soggetti che violano gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modificato l’articolo 190 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, stabilendo, al comma 6 del medesimo articolo, che i registri di carico e scarico dei rifiuti siano “numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti”. L’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente il 13 febbraio scorso ha poi fornito alcuni chiarimenti per l’attuazione della norma, ma si rendono necessarie alcune precisazioni per la gestione di alcune significative casistiche:

1) Registri già attivi e non vidimati: i registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4. In tal caso le imprese dovranno:


- annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato;

- adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.

La barratura delle pagine non numerate vale anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici.

2) Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate:

 i registri in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 e già vidimati dall'Agenzia delle entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento. 

3) Registri non attivi ma già vidimati, dall'Agenzia delle entrate: i registri già vidimati dall’Agenzia delle entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

4) Camera di commercio competente: la Camera di commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico in riferimento al disposto dell’articolo 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 ed articolo 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

5) Registri tenuti dalle associazioni di categoria: i registri tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell’articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi con pagamento di un unico diritto di segreteria) per tutte le imprese per le quali vengono tenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo ai sensi dell’articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

6) Bollatura: si precisa che l’indicazione di cui alla nota di Unioncamere del 29/01/2008, n. 1467, che prevede che le Camere di commercio non devono bollare i registri a seguito delle modifiche al codice civile contenute nell’articolo 7 bis della legge 08/08/1994, n. 489 e dall’articolo 8 della legge 18/10/2001, n. 383 va intesa come esenzione dall’imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 del 11.11.2005. La vidimazione da parte della Camera di commercio, deve essere intesa come apposizione del timbro a secco su ogni pagina, oltre alla apposizione in calce di un timbro riportante il numero totale di pagine, la data, e la firma verificando che le pagine siano tutte numerate.

7) Registri con pagine già numerate: nel caso di utilizzo di modelli di registri di carico e scarico prestampati acquisiti negli appositi esercizi di vendita ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta alcuna numerazione aggiuntiva.

8) Registri tenuti tramite strumenti informatici: nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- le pagine saranno numerate a cura dell’impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con Y > X;

- le pagine così prenumerate riporteranno altresì, a cura dell’impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell’azienda;

- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l’anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l’anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.

In Camera di Commercio di Trento la vidimazione va fatta presso l’ufficio vidimazioni del Registro Imprese oppure all’ufficio staccato di Rovereto in via Bezzi, 28.

I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri ammontano a 25,00 euro e si possono versare tramite il c/c postale 00282384 intestato alla Camera di Commercio i.a.a. di Trento oppure in contanti, direttamente allo sportello.
Non sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, come anche chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 del 11.11.2005.

Per eventuali informazioni sulla vidimazione dei registri di carico e scarico telefonare al numero 0461 887309.


Normativa

Dlgs n. 152/2006
Dlgs n. 4/2008
- Legge 8/8/1994, n. 489
- Legge 18/10/2001, n. 383
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 159 del 11/11/2005
- DPR 26/10/1972, n. 633, art. 39
- DM 1/4/1998, n. 148
- DM 1/4/1998, n. 145
Dlgs n. 22/1997
- Circolare Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998 riferita ai D.M.145/1998 e 148/1998


A chi e dove rivolgersi

  • Trento
    Ufficio Agricoltura Ambiente - Servizio Anagrafe Ambientale
    Via Calepina 13 - 38100 TRENTO
    Tel. 0461.887255
    Fax 0461.887285

    orario sportello:
    dal lunedì al venerdì 8.30-12.15
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    e-mail

     

    Direttore: geom. Giovanni Clementel

    c/c postale Albo 14565386
    (per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
    c/c postale Cciaa 00282384
    (esclusivamente per denuncia MUD; SISTRI; AEE; COV; Registro dei produttori di pile ed accumulatori)

     


     

     



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