• 16 maggio 2012
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Vidimazione dei formulari di identificazione

Introduzione

L’art. 193 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 successivamente modificato dal D. Lgs. 4/1008 stabilisce, tra l’altro, che i formulari di identificazione dei rifiuti devono essere vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 

In Camera di Commercio di Trento la vidimazione è eseguita (gratuitamente) presso l'ufficio Albo Gestori Ambientali in via Calepina, n. 13.

Si fa presente che, prima di consegnare all'ufficio i formulari per la vidimazione, gli stessi devono avere l'"Allegato A", relativo ai dati anagrafici dell'impresa, compilato.


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