Vidimazione del formulario di identificazione dei rifiuti
Introduzione
Le regole da osservare per la tenuta del formulario sono stabilite dall’art. 193 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152, dal D.M. 1/4/1998, n. 145 e dalla Circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, contenente le istruzioni ministeriali per la compilazione del documento. La compilazione del formulario deve tener conto della codificazione dei rifiuti sulla base dello schema contenuto nella direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'instradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Le presenti disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri.
La responsabilità del produttore dei rifiuti decade in caso di scorretto smaltimento o recupero, una volta che il formulario è stato compilato e che ha ricevuto la quarta copia da parte del soggetto incaricato del trattamento del rifiuto.
La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione dei rifiuti. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del D.lgs. 152/06.
L’art. 258 del D. Lgs. 152/2006 elenca le sanzioni applicate a carico dei soggetti che violano gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
Normativa
- Dlgs 152/2006
- Dlgs n. 04/2008
- Dlgs. n. 22/1997
- DM n. 145 1/4/1998
- Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002
- Dlgs n. 99 del 27/1/1992
- DM n. 392 del 16/5/1996
- Circolare Ministero dell'Ambiente 4 agosto 1998 riferita ai DM 145/1998 e 148/1998
A chi e dove rivolgersi
- Trento
Ufficio Agricoltura Ambiente - Servizio Anagrafe Ambientale
Via Calepina 13 - 38100 TRENTO
Tel. 0461.887255
Fax 0461.887285orario sportello:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.15
giovedì 15.00-16.00
e-mailDirettore: geom. Giovanni Clementel
c/c postale Albo 14565386
(per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
c/c postale Cciaa 00282384
(esclusivamente per denuncia MUD; SISTRI; AEE; COV; Registro dei produttori di pile ed accumulatori)