SISTRI
Introduzione
AVVISO IMPORTANTE
SISTRI: La legge 14 settembre 2011 n.148, pubblicata sulla G.U. n.216 del 16/09/2011, recante "conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 13 agosto 2011 n.138" ripristina pienamente il sistema informatico di tracciabilita' dei rifiuti, Sistri , modificando l'articolo 6 del provvedimento approvato ad agosto.
Il termine per l'entrata in operatività' del SISTRI è prorogato al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti tenuti all'utilizzo del sistema.
Unica eccezione è relativa ai produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti per i quali la legge 106 del 12 luglio 2011 prevede che la data di entrata in vigore, che comunque non poteva essere anteriore al 1 giugno 2012, venga fissata tramite un ulteriore Decreto.
La legge 14 settembre 2011 stabilisce inoltre, tra le altre cose, che:
• al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire l'entrata in operatività' del sistema nonché garantire l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al sistri il ministero dell'ambiente assicura, attraverso il concessionario sistri, sino al 15 dicembre la verifica delle componenti software e hardware anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste. A tal fine sono previsti test del funzionamento da organizzare in collaborazione con le associazioni di categoria.
• con apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali in assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale sono applicate ai fini del Sistri le procedure previste per i rifiuti non pericolosi.
ULTIMI AGGIORNAMENTI
SISTRI: con il Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2011 è stato prorogato il termine di operatività del Sistri per scaglioni a partire dal 1° settembre 2011
SISTRI: nuovo "Testo Unico" e disposizioni sulla Restituzione dei dispositivi
PRINCIPALI NOVITA'
Restituzione dei dispositivi SISTRI
segnaliamo che il 27 aprile 2011 sul sito www.sistri.it è stato pubblicato un importante avviso in merito alla restituzione dei dispositivi.
L'avviso riporta quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero dall’art. 21, comma 1, del Decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, “In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un’unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare via telefax al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere, nei successivi dieci giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all’installazione. “
In particolare, per quanto riguarda la restituzione dei dispositivi elettronici, l’azienda dovrà comportarsi nel modo seguente:
1. Dispositivi USB: dopo aver comunicato a Sistri l’avvenuta variazione, contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” (che SISTRI renderà disponibile a breve agli iscritti) nell’area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese, il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI.
L’impresa invierà dunque il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
In sostanza quindi , nei casi sopra indicati, le Camere di Commercio e le Sezioni non dovranno ritirare i dispositivi.
Per quelli eventualmente già ritirati sarà necessario chiedere indicazioni a SISTRI.
2. Black Box: in relazione alle Black Box si fa riferimento alla circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28 febbraio 2011. La Black Box verrà ritirata da SISTRI presso l’officina stessa che ha provveduto alla sua disinstallazione.
Il medesimo comunicato stabilisce che la stessa procedura si applica anche nel caso di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi.
Infine il comunicato stabilisce che nel caso di apertura di una nuova unità locale o di variazione del processo produttivo che rendono obbligatoria l’iscrizione di un’unità locale precedentemente non soggetta a iscrizione, sarà necessario iscrivere la stessa al SISTRI prima di dare avvio alle nuove attività. In pratica, ove si manifestasse la necessità di variazione di dati aziendali, andrà contattato il SISTRI al numero 800 05 08 63 o accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” (disponibile a breve) nell’area autenticata dell’utente.
E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Tale Decreto rappresenta una sorta di testo unico in materia di SISTRI, raggruppando in un unico provvedimento quanto contenuto nel D.M. 17/12/2009, istitutivo del SISTRI, e nei successivi provvedimenti di modifica .
Nel rimandare per approfondimenti al sito www.sistri.it che pubblica un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti nonché una tabella che evidenzia in modo analitico le differenze tra i singoli articoli, evidenziamo alcuni aspetti:
- Il decreto ribadisce che la data di operatività del SISTRI era il 1° ottobre 2010.
- Il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, che fissa il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, devono essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario, rimane, come previsto dal DM 22/12/2010, il 31 maggio 2011 . Questo termine, a decorrere dal quale gli iscritti dovranno operare esclusivamente tramite SISTRI, costituisce la data di effettiva partenza del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti . Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 205/2010 le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applicano a partire dal giorno successivo a tale scadenza.
- Il termine annuale per il pagamento dei contributi slitta al 30 aprile.
- l'articolo 21 c. 5 del Decreto prevede inoltre che, per i soli trasportatori di rifiuti, le variazioni nel caso di di sospensione o cessazione dell’attività, di cessione dell'azienda o del ramo di azienda o di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime.
Contributo Sistri:
A chi e dove rivolgersi
- Trento
Ufficio Agricoltura Ambiente - Servizio Anagrafe Ambientale
Via Calepina 13 - 38100 TRENTO
Tel. 0461.887255
Fax 0461.887285orario sportello:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.15
giovedì 15.00-16.00
e-mailDirettore: geom. Giovanni Clementel
c/c postale Albo 14565386
(per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
c/c postale Cciaa 00282384
(esclusivamente per denuncia MUD; SISTRI; AEE; COV; Registro dei produttori di pile ed accumulatori)