Requisiti soggettivi
Introduzione
L’art. 10 del D.M. 406/1998 prevede che le imprese siano iscritte all’Albo:
a) nella persona del titolare nel caso di impresa individuale;
b) nelle persone dei soci amministratori delle S.N.C., degli accomandatari delle S.A.S., degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.
Per l’iscrizione all’Albo, è necessario che tali soggetti siano in possesso di una serie di requisiti:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della U.E. o di Stati che riconoscono analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o stabile organizzazione in Italia;
c) non si trovino in stato di fallimento;
d) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
e) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena (1):
- a pena detentiva per reati previsti dalla norma a tutela dell’ambiente;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 anno per delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo.
f) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);
g non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo.
(1): Le condanne devono essere passate in giudicato ed inoltre non possono essere prese in considerazione le condanne qualora sia intervenuta la riabilitazione o sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, qualora la pena detentiva sia stata sostituita con la pena pecuniaria, la condanna stessa non è ostativa all’iscrizione; si deve invece tenere in considerazione delle condanne irrogate ai sensi degli artt. 444 e 445 del C.p.p., che regolano il rito alternativo del “patteggiamento”, perché l’art. 10 non fa riferimento ad un avvenuto accertamento di responsabilità, ma al fatto che il richiedente abbia subito una condanna. Per lo stesso motivo devono essere prese in considerazione le condanne, anche quando via sia stata una modalità di espiazione della pena diversa dalla detenzione (per es. l’affidamento sociale). Sull’argomento vedasi le seguenti deliberazioni e circolari del Comitato Nazionale: Circolare del Comitato Nazionale n. 9883 del 28.11.1995.
A chi e dove rivolgersi
- Trento
Ufficio Agricoltura Ambiente - Servizio Anagrafe Ambientale
Via Calepina 13 - 38100 TRENTO
Tel. 0461.887255
Fax 0461.887285orario sportello:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.15
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e-mailDirettore: geom. Giovanni Clementel
c/c postale Albo 14565386
(per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
c/c postale Cciaa 00282384
(esclusivamente per denuncia MUD; SISTRI; AEE; COV; Registro dei produttori di pile ed accumulatori)