• 16 maggio 2012
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Locazione veicoli senza conducente

Introduzione

I veicoli devono essere in disponibilità dell’impresa e cioè, debbono essere acquisiti in proprietà, in usufrutto, in leasing, con patto di riservato dominio (come stabilito dalla legge n. 298/1974) ovvero presi in locazione senza conducente ai sensi dell’art. 84, comma 2, del Dlgs 285/1992.

Per quanto riguarda la locazione senza conducente, si precisa che la forma del relativo contratto deve essere scritta, anche nel caso in cui si tratti di veicoli ad uso speciale o di veicoli di massa complessiva fino a 6 t. Al riguardo, si consiglia di seguire le indicazioni contenute nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 16/2/1994, n. 213 (Detto decreto reca il regolamento di attuazione della direttiva 90/398/CEE, che modifica la direttiva 84/467/CEE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. E’ stato pubblicato in GU n. 74 del 30/3/1994) e nelle circolari del Ministero dei trasporti.

L’impresa iscritta all’Albo gestori ambientali che intende utilizzare ulteriori veicoli di altra impresa iscritta attraverso un contratto di locazione senza conducente, deve darne comunicazione alla sezione regionale dell’Albo gestori ambientali, allegando il contratto di locazione e gli altri documenti relativi ai veicoli, affinché provveda a variare il provvedimento di iscrizione riportando le nuove targhe. Tali targhe devono essere cancellate dal provvedimento d’iscrizione dell’impresa locatrice.

Nel caso in cui l’impresa iscritta intenda utilizzare veicoli acquisiti mediante locazione senza conducente da un impresa non scritta all’Albo gestori ambientali, dovrà essere presentata, tra gli altri documenti, anche la perizia giurata attestante l’idoneità dei veicoli medesimi in relazione ai rifiuti che si intendono trasportare. Il Comitato Nazionale ha chiarito inoltre (circolare 16/6/2008 prot.. n. 820/Albo/Pres.) le condizioni e i requisiti per l’utilizzo di veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri Stati comunitari. La perizia giurata deve essere presentata anche per veicoli acquisiti da impresa iscritta per altre tipologie di rifiuti.

L’impresa locataria deve conservare a bordo dei veicoli:

  • Carta di circolazione
  • Eventuali titoli autorizzativi previsti dalla normativa sull’autotrasporto
  • Copia autentica di:
    • provvedimento d’iscrizione
    • eventuali provvedimenti di variazione dell’iscrizione o delle   dichiarazioni (circolare 3/7/1996 prot. n. 7933)
    • copia del contratto di locazione

Normativa
-
Legge n. 298/1974
- Dlgs 285/1992 art. 84
- Decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 16/2/1994, n. 213
- Direttiva 90/398/CEE  pubblicato in GU n. 74 del 30/3/1994
- Direttiva 84/467/CEE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni
- Circolare n. 820 del 16/6/2008
- Circolare n. 7933 del 3/7/1996
- Delibere e Circolari del Comitato Nazionale

Modulistica
-
Schema del contratto di locazione dei veicoli senza conducente per il trasporto di merci su strada
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante e il responsabile tecnico dichiarano che la perizia dei mezzi, oggetto del contratto di locazione, è ancora attuale

 

 


A chi e dove rivolgersi

  • Trento
    Ufficio Agricoltura Ambiente - Servizio Anagrafe Ambientale
    Via Calepina 13 - 38100 TRENTO
    Tel. 0461.887255
    Fax 0461.887285

    orario sportello:
    dal lunedì al venerdì 8.30-12.15
    giovedì 15.00-16.00
    e-mail

     

    Direttore: geom. Giovanni Clementel

    c/c postale Albo 14565386
    (per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
    c/c postale Cciaa 00282384
    (esclusivamente per denuncia MUD; SISTRI; AEE; COV; Registro dei produttori di pile ed accumulatori)

     


     

     



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