• 16 maggio 2012
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Garanzia finanziaria

Introduzione

Revoca fideiussione bancarie prestate per iscrizioni nelle cat. 1 e 4

Circolare n. 240 del 9 febbraio 2011

L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

La garanzia finanziaria non è richiesta  per l'iscrizione in categoria 4 e per l'iscrizione in categoria 1, qualora l'attività non riguardi la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi.

L’importo e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie sono definiti con appositi decreti interministeriali.

Ad oggi sono stati emanati i seguenti decreti:
    - DM 8/10/1996 come modificato dal DM 23/4/1999 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti (categorie di iscrizione 1, 4, 5).
    - DM 5/2/2004 recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria di iscrizione 10).
    - DM 5/7/2005 recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (categoria di iscrizione 9).

La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La durata di tale garanzia è di 5 anni (quanto l’iscrizione) maggiorata di un ulteriore periodo di 2 anni, nel corso del quale il Ministero dell’Ambiente può avvalersi della garanzia stessa limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia (ad esempio inquinamento di un terreno dovuto ad uno sversamento di rifiuti liquidi da un camion-cisterna nel corso di un trasporto di rifiuti).

E’ con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si devono definire le modalità e gli importi delle garanzie da prestarsi a favore dello Stato o della Regione territorialmente competente (commi 10 e 11 art. 212 Dlgs 152/2006).


Ai sensi dell’art. 212, commi 7 e 9, le garanzie finanziarie sono ridotte sia per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (certificazione EMAS), sia per quelle imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001, rispettivamente del cinquanta per cento e del quaranta per cento; la Circolare 1963/2006  del Comitato Nazionale ha precisato che le riduzioni di garanzie da presentarsi a favore dello Stato sono applicabili solo con riferimento alle specifiche attività oggetto dell’iscrizione all’Albo.

Fino all’applicazione di tali decreti, quindi, è la normativa previgente quella applicabile.

Dopo l’accoglimento della domanda d’iscrizione (1’ commissione) la Sezione ne dà comunicazione all’Impresa ed entro 90 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l’interessato deve presentare le previste garanzie finanziarie. Decorso tale termine, decade la deliberazione di accoglimento della domanda d’iscrizione ed il procedimento viene archiviato.

Presentate le garanzie finanziarie, la Sezione delibera l’accettazione delle stesse entro i 45 giorni successivi ed entro i 10 giorni dopo l’accoglimento delle garanzie la Sezione formalizza il provvedimento d’iscrizione.

 

Normativa
-
Dlgs n. 152 del 3/4/2006 corretto dal Dlgs n. 4 del 16/1/2008
- DM n. 406 del 28/4/1998
- DM 8/10/1996
- DM 23/4/1999
- DM 5/2/2004
- DM 5/7/2005
- Circolare n. 1963 del 29/12/2006

Fideiussioni

Modulistica

Fideiussioni:

Appendici fideiussorie:

 


A chi e dove rivolgersi

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    (per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
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