• 16 maggio 2012
  • rss_icon

vai ai contenuti

La Camera di Commercio

Area riservata

Nuovi servizi on-line

»» entra
 

RAEE: iscrizione di cui al D.M. 8/3/2010 n. 65 relativo alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Introduzione

MODALITA’ SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DEI RAEE
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 è stato pubblicato il Decreto 8 marzo 2010, n. 65,  entrato in vigore il 19 maggio 2010, “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.


Tale Decreto regolamenta, fra l’altro:

- Il ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta.
I distributori di cui all’art. 3, comma 1. lettera n) del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151., al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (AEE), destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. La raccolta potrà essere effettuata mediante raggruppamento dei RAEE, finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione presentata alla Sezione dell’Albo Gestori ambientali.

- Il trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 151/2005.
 Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi  che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto 65/2010.

- L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici.
 L’art. 3 del Decreto 65/2010 stabilisce che le attività di raccolta e trasporto dei RAEE  domestici, di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto stesso, sono effettuate previa iscrizione in  un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
 Ai fini dell’iscrizione i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale  dell’Albo territorialmente competente una comunicazione (Allegato “A” sezione 1 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10).
Ai fini dell’iscrizione i terzi che agiscono in nome dei distributori, presentano alla sezione regionale o provinciale dell’Albo una comunicazione (Allegato “A” sezione 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10).

- Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE.
Le disposizioni di cui sopra, compresa la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo della comunicazione di iscrizione (Allegato “A” sezione 3 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10), si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici ed effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE limitatamente:
a) al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.

Il ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE.
 Le disposizioni di cui sopra, compresa la presentazione alla sezione regionale o  provinciale  dell’Albo della comunicazione di iscrizione  (Allegato “A” sezione 1 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10), si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente  incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti  come professionali.

- Il trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
 Le disposizioni di cui sopra, compresa la presentazione alla sezione regionale o  provinciale  dell’Albo della comunicazione di iscrizione (Allegato “A” sezione 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10), si applicano anche ai trasportatori di RAEE  professionali, che possono   essere distributori o terzi che agiscono in loro nome.

- Il ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE.
 Le disposizioni di cui sopra, compresa la presentazione alla sezione regionale o  provinciale  dell’Albo della comunicazione di iscrizione (Allegato “A” sezione 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10), si applicano anche agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza  tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di AEE al ritiro dei RAEE,  limitatamente a:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell’utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
- Norme transitorie.
 In sede di prima applicazione del regolamento, l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori  ambientali si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale  dell’Albo territorialmente competente della comunicazione di cui sopra e l’iscrizione deve  ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale  dell’Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.

Normativa:
D. Lgs. n. 151 del 25/7/2005
D. Lgs. n.  65 dell'8/3/2010 

Delibera n. 01/CN/ALBO del 19/05/2010

 

Modulistica
Modello domanda
- Allegato A alla delibera n. 01 del C.N. n. 01 del 19/05/2010 

Modello di variazione

Versamenti

 

Ritiro dei provvedimenti

Delega per il ritiro dei provvedimenti

 


A chi e dove rivolgersi

  • Trento
    Ufficio Agricoltura Ambiente - Servizio Anagrafe Ambientale
    Via Calepina 13 - 38100 TRENTO
    Tel. 0461.887255
    Fax 0461.887285

    orario sportello:
    dal lunedì al venerdì 8.30-12.15
    giovedì 15.00-16.00
    e-mail

     

    Direttore: geom. Giovanni Clementel

    c/c postale Albo 14565386
    (per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
    c/c postale Cciaa 00282384
    (esclusivamente per denuncia MUD; SISTRI; AEE; COV; Registro dei produttori di pile ed accumulatori)

     


     

     



Contatti


©2010 CCIAA (TN) - Via Calepina, 13 - 38122 Trento - P.IVA 00262170228 - PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it | BANNER CCIAA