RAEE: iscrizione di cui al D.M. 8/3/2010 n. 65 relativo alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Introduzione
MODALITA’ SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DEI RAEE
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 è stato pubblicato il Decreto 8 marzo 2010, n. 65, entrato in vigore il 19 maggio 2010, “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
Tale Decreto regolamenta, fra l’altro:
- Il ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta.
I distributori di cui all’art. 3, comma 1. lettera n) del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151., al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (AEE), destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. La raccolta potrà essere effettuata mediante raggruppamento dei RAEE, finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione presentata alla Sezione dell’Albo Gestori ambientali.
- Il trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 151/2005.
Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto 65/2010.
- L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici.
L’art. 3 del Decreto 65/2010 stabilisce che le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto stesso, sono effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ai fini dell’iscrizione i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente una comunicazione (Allegato “A” sezione 1 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10).
Ai fini dell’iscrizione i terzi che agiscono in nome dei distributori, presentano alla sezione regionale o provinciale dell’Albo una comunicazione (Allegato “A” sezione 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10).
- Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE.
Le disposizioni di cui sopra, compresa la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo della comunicazione di iscrizione (Allegato “A” sezione 3 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10), si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici ed effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE limitatamente:
a) al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
- Il ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE.
Le disposizioni di cui sopra, compresa la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo della comunicazione di iscrizione (Allegato “A” sezione 1 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10), si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali.
- Il trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
Le disposizioni di cui sopra, compresa la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo della comunicazione di iscrizione (Allegato “A” sezione 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10), si applicano anche ai trasportatori di RAEE professionali, che possono essere distributori o terzi che agiscono in loro nome.
- Il ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE.
Le disposizioni di cui sopra, compresa la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo della comunicazione di iscrizione (Allegato “A” sezione 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19.05.10), si applicano anche agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di AEE al ritiro dei RAEE, limitatamente a:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell’utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
- Norme transitorie.
In sede di prima applicazione del regolamento, l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente della comunicazione di cui sopra e l’iscrizione deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell’Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.
Normativa:
D. Lgs. n. 151 del 25/7/2005
D. Lgs. n. 65 dell'8/3/2010
Delibera n. 01/CN/ALBO del 19/05/2010
Modulistica
Modello domanda - Allegato A alla delibera n. 01 del C.N. n. 01 del 19/05/2010
Ritiro dei provvedimenti
Delega per il ritiro dei provvedimenti
A chi e dove rivolgersi
- Trento
Ufficio Agricoltura Ambiente - Servizio Anagrafe Ambientale
Via Calepina 13 - 38100 TRENTO
Tel. 0461.887255
Fax 0461.887285orario sportello:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.15
giovedì 15.00-16.00
e-mailDirettore: geom. Giovanni Clementel
c/c postale Albo 14565386
(per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
c/c postale Cciaa 00282384
(esclusivamente per denuncia MUD; SISTRI; AEE; COV; Registro dei produttori di pile ed accumulatori)