CATEGORIA 1 Gestione Centri di Raccolta
Introduzione
CRITERI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI NELLA CATEGORIA 1 PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DI CUI AL D.M. 8/4/2008, DI ATTUAZIONE DELL’ART.183 COMMA 1 LETTERA CC) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E DEL D.M. 13/5/2009
Definizione
Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Disciplina dei centri di raccolta
Nella G.U. n.99 del 28 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto 8/4/2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs.152/2006 e s.m.i.
Nella G.U. n. 165 del 17 luglio 2009 è stato pubblicato, inoltre, il decreto 13/5/2009: Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
Elementi essenziali dei centri di raccolta sono:
• I centri di raccolta comunali e intercomunali sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
• La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta, ai sensi dell’art. 2 comma 1, è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.
• Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 2 comma 4).
• I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all’Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l’iscrizione alla Categoria stessa per l’attività “Gestione dei centri di raccolta” e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
• L’iscrizione alla categoria 1 “Gestione dei centri di raccolta” è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 8.10.1996, e successive modifiche relativamente alla categoria “raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati”.
• I centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del D.M. 8/4/2008 modificato con Decreto 13/5/2009 entro il 18 gennaio 2009.
• Le aree di raccolta devono essere a servizio delle “utenze domestiche”, delle “utenze non domestiche” (limitatamente ai rifiuti assimilati) e dei “soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1
La Deliberazione n. 02/CN/ALBO del 20/07/2009 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali detta norme riguardanti criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività’ di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni.
I soggetti che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta devono:
a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell' allegato 1 della deliberazione;
c) dimostrare la qualificazione e l’addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2 della deliberazione;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO. I soggetti che gestiscono esclusivamente i centri di raccolta possono soddisfare tale requisito entro tre anni dalla data d’iscrizione. Nelle more, l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei requisiti previsti;
e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell' allegato 3 della deliberazione. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4 della deliberazione.
I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l’iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui alle lettere b), c) ed e).
L'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, per la categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati".
I soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d’iscrizione.
I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto 13 maggio 2009, possono soddisfare il requisito della formazione degli addetti di cui all' allegato 2, punto 1.1 della deliberazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d’iscrizione o della domanda d’integrazione dell’iscrizione.
Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell’attività e dell’attribuzione della classe d’iscrizione, i gestori dei centri di raccolta allegano alla domanda d’iscrizione o alla domanda di integrazione dell’iscrizione una dichiarazione dell’ente territoriale competente dalla quale risulti la data e la durata dell’affidamento del centro o dei centri di raccolta gestiti, nonché la popolazione servita dagli stessi. In alternativa a detta documentazione, è allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 della deliberazione.
I soggetti che hanno presentato domanda d’iscrizione o domanda d’integrazione dell’iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta ai sensi della deliberazione 29 luglio 2008, che intendono confermare le domande stesse, presentano apposita dichiarazione in carta libera alla Sezione regionale competente secondo il modello di cui all’ allegato 6 della deliberazioneI soggetti che hanno presentato domanda d’iscrizione o domanda d’integrazione dell’iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta ai sensi della deliberazione.
Domanda di iscrizione
I soggetti che intendono iscriversi alla sottocategoria centri di raccolta devono utilizzare la modulistica approvata dal Comitato Nazionale dell’Albo con Circolare Prot. n.1425 del 26/09/2008.
Si precisa che la modulistica da utilizzare è la stessa sia nel caso di iscrizione nella cat. 1 che di integrazione dell’iscrizione nella cat.1 per l’attività dei centri di raccolta.
Diritti di segreteria
Al momento della presentazione della domanda devono essere versati i diritti di segreteria, sul c.c.p. n. 14565386 intestato alla C.C.I.A.A. di Trento – Sezione Provinciale Albo Gestori Ambientali, indicando nella causale “diritti di segreteria per domanda di prima iscrizione/di modifica Albo Gestori Ambientali”.
L’attestazione di tale versamento deve essere allegata alla domanda.
Precisazione:
- nel caso d’integrazione d’iscrizione in cat.1, devono essere versati quali diritti di segreteria quelli relativi alle modifiche (€ 50,00 per le società e € 23,00 per imprese individuali)
- Diversamente,nel caso d’iscrizione nella cat.1, quelli relativi alle iscrizioni (€ 120,00 per le società e € 23,00 per le imprese individuali)
Per le cooperative sociali e ONLUS gli importi dei diritti di segreteria sono ridotti della metà.
Tassa di concessione governativa
L’importo da versare è di €168,00 sul c.c.p. n. 8003 intestato a Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara (da versare sia in caso di prima iscrizione che di integrazione in cat.1). Tale versamento verrà richiesto dalla sezione all’impresa solo dopo l’istruttoria positiva dell’istanza.
Garanzie finanziarie (art. 2 Del. n. 2 del C.N. del 29/07/2008)
L’iscrizione per l’attività dei centri di raccolta è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell’ambiente 8/10/1996 e s.m.i., per la categoria “raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati”.
I soggetti già iscritti all’albo nella cat. 1, e che pertanto presentano istanza di integrazione, non sono tenuti alla presentazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe di iscrizione.
Allegati all’istanza
Per dimostrare la qualificazione e l’addestramento del personale addetto,di cui alla lettera c) dell’art. 1 comma 1 della Delibera, il soggetto deve presentare l'allegato 2c alla delibera.
La nomina del Responsabile tecnico può essere dimostrata allegando l’intercalare RT, mentre il requisito della capacità finanziaria è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell’allegato 4 alla delibera.
Regime transitorio e di favore per i soggetti già in attività
Il regime transitorio riguarda quei soggetti che alla data del 13/05/2008 (entrata in vigore del D.M.8/4/2008) erano già autorizzati a gestire centri di raccolta sulla base di disposizioni regionali o di enti locali (art. 2 c. 7).
Prosecuzione dell’attività
Tali soggetti, se intendono proseguire la loro attività, devono presentare domanda d’iscrizione o d’integrazione dell’iscrizione (se già iscritti all’Albo per la cat. 1), nella sottocategoria cat. 1 per la gestione dei centri di raccolta entro il 03/11/2008.
Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell’attività alla data di entrata in vigore del D.M. 8/4/2008 e, per l’attribuzione della classe di iscrizione, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dell’ente territoriale competente dalla quale risulti la data e la durata dell’affidamento del centro o dei centri di raccolta, nonché la popolazione servita. In alternativa, è possibile accettare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all’allegato 5 alla deliberazione.
Formazione degli addetti
I gestori di cui all’art. 2 c.7 del decreto 8/4/2008 possono soddisfare il requisito della formazione degli addetti di cui alla lettera c) dell’art.1 della deliberazione, entro il termine di 30 gg dalla data di presentazione della domanda.
Responsabile tecnico
I gestori che si iscrivono per la prima volta in cat. 1 relativamente alla sola gestione dei centri di raccolta, possono soddisfare il requisito del responsabile tecnico entro tre anni dalla data d’iscrizione.
Per i rimanenti gestori, quindi già iscritti all’Albo nella cat.1, tale requisito dovrà essere dimostrato da subito (non è possibile applicare il regime transitorio previsto dal comma 2 dell’art.3 della delibera).
Imprese iscritte nella categoria 1 ex art. 30 c. 10 del d.lgs. n. 22/1997
Tali soggetti si iscrivono senza presentare le garanzie finanziarie utilizzando l' apposita modulistica.
Scadenza dell’iscrizione
Per le imprese già iscritte all’albo, l’iscrizione per i centri di raccolta assumerà la scadenza già in essere per la categoria 1.
Ulteriori servizi
Normativa
- DM 8/4/2008 di attuazione dell’art. 183 comma 1 lettera cc) del Dlgs 152/2006 e s.m.i.
- DM 13/5/2009 modifiche al DM 8/4/2008
- Delibera n. 03/CN/ALBO del 16/7/1999
- Delibera n. 02/CN/ALBO del 20/7/2009
- Delibere e Circolari del Comitato Nazionale
Modulistica
- Modello domanda iscrizione/rinnovo
- Modello domanda iscrizione/rinnovo (proc. semplificata, ex art. 30, c. 10 Dlgs 22/97)
- Modello domanda variazione e cancellazione
- Modello P
- Modello RT
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio:
- formazione personale (allegato 2c)
- svolgimento attività di gestione centri di raccolta (allegato 5)
- conferma domanda di iscrizione gia precedentemente inoltrata (allegato 6)
- conformità fotocopie
- compatibilità per incarico responsabile tecnico
- conferma della compagine sociale
- Attestazione capacità finanziaria (allegato 4)
Fideiussioni:
Appendici garanzie finanziarie:
- Appendice fideiussoria per voltura iscrizione
- Appendice fideiussoria per riduzione importo a seguito certificazione
- Appendice fideiussoria per cambio sede legale
Allegati generici
- Modello busta
- Conto corrente postale
Dati INPS:
- Categorie contratto di lavoro dei dipendenti
- Tabella
- Versamenti diritti segreteria e iscrizione
- Tassa di concessione governativa
- Requisiti responsabile tecnico:
- Tabella requisiti minimi RT
- Dotazione minima addetti (allegato 1)
- Qualificazione addetti (allegato 2)
- Importi capacità finanziaria (allegato 3)
- Richiesta di rimborso
- Elenco imprese iscritte all'Albo
Ritiro dei provvedimenti
- Delega per il ritiro dei provvedimenti
A chi e dove rivolgersi
- Trento
Ufficio Agricoltura Ambiente - Servizio Anagrafe Ambientale
Via Calepina 13 - 38100 TRENTO
Tel. 0461.887255
Fax 0461.887285orario sportello:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.15
giovedì 15.00-16.00
e-mailDirettore: geom. Giovanni Clementel
c/c postale Albo 14565386
(per iscrizioni/variazioni Albo Gestori ambientali - RAEE)
c/c postale Cciaa 00282384
(esclusivamente per denuncia MUD; SISTRI; AEE; COV; Registro dei produttori di pile ed accumulatori)