• 16 maggio 2012
  • rss_icon

vai ai contenuti

Funzioni e Competenze

Area riservata

Nuovi servizi on-line

»» entra
 

Vendite presentate al pubblico come particolarmente favorevoli

Introduzione

Con l’art. 3 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4, che ha modificato la L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (“Disciplina attività commerciale in provincia di Trento”) e con l’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1081 dell’8 maggio 2009 è stata introdotta una nuova disciplina per le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli (saldi, fine stagioni, svendite, liquidazioni ecc.).

Tale disciplina, prevista nel Capo VIII bis della L.P. n. 4/2000  ed entrata in vigore con decorrenza 8 maggio 2009, ha abrogato, dalla stessa data, la precedente L.P. 3 gennaio 1983, n. 3 che regolava l’intera materia.

Successivamente,  la Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito della legge finanziaria provinciale 2010 (L.P. 28 dicembre 2009 n. 19), ha provveduto a modificare ulteriormente il Capo VIII  bis della L.P. n. 4/2000, uniformandosi in tal modo alla normativa nazionale, alla luce anche del ricorso presentato alla Corte costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro l’art. 17 bis, comma 4 e l’art. 20 della  L.P. n. 4/2000, con riferimento, per l’appunto, all’obbligo di comunicazione anche per le vendite promozionali.

Da ultimo, con la L.P. 30 luglio 2010, n. 17, è stata riformata l’intera disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento - entrata in vigore il 4 agosto 2010 – con l’introduzione di alcune importanti innovazioni rispetto alla previgente L.P. 8 maggio 2000, n. 4 ss.mm., anche per quanto riguarda la disciplina delle occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, ora prevista nella la Sezione VIII del Capo II (artt. 28-33) della L.P. n. 17/2010.

Si ricorda che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, anche nel mutato quadro legislativo, continua ad esercitare, su delega della Provincia Autonoma di Trento, le funzioni amministrative in tale materia.

Per quanto riguarda invece le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente, si precisa che le stesse sono state trasferite alla competenza dei Comuni, mentre rimane in capo all’Ente camerale la gestione e la chiusura dei procedimenti in corso (ai sensi dell’abrogata L.P. n. 3/83) fino alla data dell’8 maggio 2009.

Tipologie di vendite

Alla luce della nuova normativa, pertanto, le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti possono essere effettuate lungo l'arco dell'anno e non, come avveniva in passato, in periodi stabiliti annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento.

In particolare, sono previste tre specifiche tipologie:

- Vendita particolarmente favorevole: rientrano in tale tipologia i saldi, le vendite di fine stagione, le vendite speciali, straordinarie, di realizzo, di rimanenze di magazzino e tutte le altre vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, con esclusione di quelle promozionali e di liquidazione. E' previsto l'obbligo di comunicazione - almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita - alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento e, p.c., al Comune competente per territorio. La durata massima è di 60 giorni per ogni singola iniziativa di vendita, con interruzione di almeno 30 giorni fra l'una e l'altra; il termine di 30 giorni non si applica, peraltro, con riferimento alle vendite pubblicizzate come “promozionali”.

- Vendita di liquidazione: rientrano le vendite effettuate solamente in casi specifici (chiusura definitiva dell'attività commerciale, cessione od affitto d'azienda, trasferimento di sede dell’azienda, lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura dell’esercizio per almeno 15 giorni). E' previsto l'obbligo di comunicazione con le stesse modalità richieste per le vendite particolarmente favorevoli. Alla comunicazione devono essere allegati l'inventario dettagliato e la copia della comunicazione presentata al Comune di cessazione dell'attività. La durata massima è di 60 giorni di calendario per ogni singola iniziativa di vendita, con interruzione di almeno 30 giorni fra l'una e l'altra; le vendite di liquidazione possono essere effettuate solamente per un unico periodo con riferimento alla motivazione evidenziata. Il termine di 30 giorni non si applica, peraltro, in relazione alle vendite pubblicizzate come “promozionali”.

- Vendita promozionale: rientrano le iniziative di vendita che prevedono obbligatoriamente l'utilizzo del termine "vendita promozionale", senza l'aggiunta di altre formule di richiamo per il consumatore. Ai sensi dell'art. 28 – comma 3 - della L.P.  n. 17/2010,  questa tipologia di vendita non prevede alcun obbligo di comunicazione e non è soggetta a limitazioni temporali.

Si ricorda che la normativa si applica a tutte le vendite che sono presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti con qualsiasi strumento pubblicitario (anche tramite mezzi pubblicitari inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque altro modo destinati al consumatore).

Obblighi in materia di pubblicità e prezzi

A)  Sulle vetrine dell’esercizio commerciale e nel testo pubblicitario presentato in altro modo al pubblico (manifesti, giornali, radio, televisione, brochure ecc.): per tutta la durata della manifestazione devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico, i seguenti elementi essenziali (da riportare anche nel modello di comunicazione da inviare alla CCIAA e, p.c., al Comune):

  • frase pubblicitaria utilizzata (saldi, vendita di fine stagione, occasioni, sconti, offerte, ecc.; nel caso di vendita di liquidazione, la relativa pubblicità deve contenere obbligatoriamente tali termini);
  • articoli oggetto della vendita (da indicate per grandi categorie);
  • prezzi (indicare l’importo o la percentuale minima e massima 

  • dello sconto/ribasso rispetto ai prezzi più bassi praticati nei 30 giorni precedenti la manifestazione pubblicitaria);
  • data della comunicazione inviata alla C.C.I.A.A. di Trento e, p.c., al Comune competente per territorio;
  • durata della vendita (indicare esattamente il periodo).

B)   Sugli articoli posti in vendita all’interno dell’esercizio commerciale: Per tutta la durata della manifestazione devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico, i seguenti elementi essenziali:

  •  prezzo iniziale (il più basso praticato nei 30 giorni precedenti);
  •  entità (importo in Euro) o percentuale dello sconto/ribasso;
  •  nuovo prezzo finale di vendita.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 30 della L.P. 30 luglio n. 17, la merce non soggetta a sconto deve essere separata in modo chiaro da quella eventualmente offerta in vendita alle condizioni ordinarie.


Riferimenti normativi

Circolare n. 10812 del 3 settembre 2010 - Provincia Autonoma di Trento Servizio Commercio e Cooperazione (scarica allegato)

Estratto della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (“Disciplina dell’attività commerciale”)- Sezione VIII, Capo II, relativa alle vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli (scarica allegato)

 

A chi e dove rivolgersi

Camera di Commercio I.A.A.
Ufficio commercio e regolazione del mercato
Servizio Commercio Interno
Via Dordi, 24 - 38122 Trento
tel. 0461/887213-251-279; fax 0461/887286;
e-mail: commercio.interno@tn.camcom.it.

Orario: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.15; giovedì 15.00 - 16.00

 


©2010 CCIAA (TN) - Via Calepina, 13 - 38122 Trento - P.IVA 00262170228 - PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it | BANNER CCIAA