• 16 maggio 2012
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Il marchio di identificazione dei metalli preziosi e le sue caratteristiche

 Il marchio è necessario a:

  • coloro che vendono oro, argento, platino e palladio in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
  • coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui al punto precedente.

 

Costi

Per ottenere il marchio di identificazione, devono essere corrisposti alla Camera di Commercio I.A.A. i seguenti importi quali diritti di saggio e marchio: 

  • Euro 65,00 per aziende artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane e per Laboratori annessi ad aziende commerciali
  • Euro 258,00 per aziende industriali
  • Euro 516,00 per aziende industriali con oltre 100 dipendenti  

Il marchio viene dato in concessione ed è soggetto a rinnovo annuale previo pagamento di un diritto pari a:

  • Euro 32,00 per aziende artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane e per Laboratori annessi ad aziende commerciali
  • Euro 129,00 per aziende industriali
  • Euro 258,00 per aziende industriali con oltre 100 dipendenti che deve essere versato entro il mese di gennaio di ciascun anno; per gli inadempienti si applica l'indennità di mora pari a 1/12 del diritto annuo dovuto per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento; trascorso un anno senza che il pagamento sia stato effettuato, il Servizio Metrico provvede al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal Registro degli assegnatari dei marchi, dandone pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, per le imprese artigiane, anche all’Ufficio Italiano Cambi.

 

 Modalità di apposizione del marchio

Le aziende assegnatarie del marchio sono tenute ad imprimere sugli oggetti realizzati in metallo prezioso il proprio marchio di identificazione (oltre a quello indicante il titolo del metallo).
Il marchio (ed il titolo) devono essere impressi sulla parte principale dell'oggetto e, ove ciò non sia possibile, su di una piastrina dello stesso metallo dell'oggetto unita ad esso mediante saldatura dello stesso metallo.
Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio (ed il titolo) su ciascuna di tali parti.
Per gli oggetti costituiti in parte da metalli preziosi ed in parte da sostanze o metalli non preziosi, sui primi deve essere apposto il marchio (ed il titolo), sui secondi apposite sigle od iscrizioni atte ad identificarli.
I titolari di marchi di identificazione - previa autorizzazione scritta - possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, a loro volta titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.

 

Marchi tradizionali di fabbrica

Marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi in aggiunta al marchio di identificazione ma non devono contenere indicazioni atte ad ingenerare equivoci con il marchio (ed il titolo) stesso.

Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno domanda al Servizio Metrico e del saggio dei metalli preziosi della Camera di Commercio I.A.A. che tiene il "Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione".

La domanda va presentata alla Camera di Commercio competente per territorio in cui le aziende hanno la sede legale.
L'Ente camerale, entro 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso; tali matrici sono depositate presso le Camere di Commercio competenti per territorio.
Il marchio è costituito da un'impronta poligonale recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria del marchio, nonché la sigla della provincia ove l'azienda ha la propria sede legale.


Obblighi dell’assegnatario del marchio

I titolari di marchio provvedono a far fabbricare i punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi nelle quantità, misure e tipi loro occorrenti, ricavandoli dalle predette matrici; i punzoni saranno poi muniti, da parte del Servizio Metrico e del saggio dei metalli preziosi, di uno speciale bollo.
I marchi inservibili all'uso devono essere restituiti al Servizio Metrico che provvederà alla loro deformazione.


Esoneri dall’obbligo di apposizione del marchio

Non sono soggetti all'obbligo di apposizione del marchio (e del titolo), ma devono comunque essere garantiti:

  • oggetti di peso inferiore a 1 grammo
  • semilavorati e lavorati in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria
  • oggetti di antiquariato (riconosciuti da esperti iscritti nei Ruoli periti ed esperti delle CCIAA)
  • semilavorati e loro leghe, oggetti e strumenti per usi industriali
  • strumenti ed apparecchi scientifici
  • monete
  • medaglie e altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca dello Stato (che appone un suo marchio speciale)
  • oggetti usati in possesso delle aziende commerciali (che siano descritti nel Registro di cui all'art. 128 del TULPS)
  • residui di lavorazione
  • leghe saldanti a base di argento, platino o palladio

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