• 23 maggio 2013
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Emissioni di CO2 e risparmio carburante

Introduzione

Il D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, emanato in attuazione della Direttiva 1999/94/CE, ha previsto una serie di obblighi in materia di informazione e di pubblicità a carico di produttori e rivenditori di autovetture nuove, con il duplice  obiettivo di permettere ai consumatori scelte consapevoli nell’acquisto e di attuare concretamente la strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO2 ed il contenimento dei consumi di carburante, fra i principali responsabili dell’“effetto serra”.

Si precisa che per autovetture nuove si intendono quelle appartenenti alla categoria M 1, ossia i veicoli a motore messi in vendita o in leasing, destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote (oppure tre ruote e un peso non superiore alla tonnellata) e   massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con l’esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori.

Obblighi a carico dei produttori/costruttori

Al fine di redigere una guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, i costruttori, entro il 15 dicembre di ogni anno, devono fornire al Ministero dello Sviluppo Economico un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove, con l’indicazione dei seguenti elementi:

  • il tipo di carburante (benzina, gasolio, gpl, metano);
  • il consumo ufficiale di carburante espresso in litri per 100 chilometri o chilometri per litri;
  • il valore delle emissioni ufficiali di CO2 espresso in grammi per chilometro.

Inoltre i costruttori devono fornire a tutti i rivenditori dei propri modelli un manifesto o il file per la visualizzazione su schermo da esporre in ogni punto vendita, contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2. I modelli devono essere suddivisi per tipo di carburante ed essere elencati in ordine crescente di emissione di CO2, ovvero il modello con il minor consumo ufficiale di carburante deve essere al primo posto.

Obblighi a carico dei rivenditori di autovetture nuove

1) Informazioni da esporre nei punti vendita

Su ogni autovettura presso il medesimo punto vendita ovvero nelle vicinanze della stessa, deve essere apposta, in modo visibile, un'etichetta in un formato standardizzato (A4), relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2, contenente le seguenti informazioni:

  • il riferimento al modello ed al tipo di carburante dell'autovettura in oggetto;
  •  il valore numerico relativo al consumo ufficiale di carburante in litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l) ed alle emissioni specifiche ufficiali di CO
  • 2 in grammi per chilometro (g/km);
  • la seguente dicitura: “E’ disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture”;

l’ulteriore dicitura: “Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre”.

2) Materiale promozionale destinato al grande pubblico

Si precisa che, ai sensi del D.P.R. 84/2003, e, in particolare dell’allegato IV, tale tipo di materiale - che comprende, ad esempio, i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata ed i manifesti pubblicitari - deve contenere i valori ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli cui si riferisce.

Tali informazioni devono rispettare, in particolare, i seguenti requisiti minimi:

  • essere di facile lettura e con la stessa evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materiale promozionale.

  • Al riguardo si fa presente che, a favorire la leggibilità, contribuiscono le dimensioni del testo, il tipo dei caratteri ed il contrasto luminoso e cromatico tra testo e sfondo; le informazioni sono, ad esempio, quelle che si riferiscono alle caratteristiche tecniche del veicolo come accelerazione, presenza di particolari dispositivi di sicurezza e non sono da confondere con lo “slogan” contenuto nel messaggio pubblicitario, atto a colpire l’immaginazione del consumatore;
  • essere facilmente comprensibile anche ad una lettura superficiale;
  • deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati nell'opuscolo. Si ricorda a questo proposito, che, se sono pubblicizzati più modelli, deve essere indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato; il consumo è espresso con  uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l); tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale.

E’ peraltro opportuno chiarire che se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o ad un modello particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante.

 Attività di vigilanza

La vigilanza sugli adempimenti previsti dal citato D.P.R. 84/2003 è demandata alle Camere di Commercio I.A.A. competenti per territorio, le quali devono provvedere ad irrogare, in caso di inadempienze da parte delle imprese, sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare che può variare  da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00.

In particolare, l’attività di vigilanza viene svolta dagli ispettori camerali, sulla base della normativa vigente e delle direttive fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il controllo sulla pubblicità, relativa al consumo ufficiale di carburante ed alle emissioni di CO2, attuata nelle concessionarie auto.

 Riferimenti normativi

Si ritiene opportuno evidenziare - qui di seguito - i principali riferimenti normativi in materia, a livello nazionale e comunitario:

  • Direttiva 1999/94/CE del 13 dicembre 1999
  • (“Disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove");
  • D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 (“Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove”);

   * Allegato I;
   * Allegato II;
   * Allegato III;
   * Allegato IV;

Altri utili riferimenti

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di consultare i siti ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) - responsabile dell’attuazione del programma di informazione ai consumatori - del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it), del Ministero dei trasporti (www.mit.gov.it).

 All’interno dei citati siti, è disponibile, fra l’altro, anche la “Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture” (edizione 2012).

 


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