Designazioni arbitrali
Introduzione
In via generale tutte le controversie possono essere sottoposte agli arbitri, tranne quelle riguardanti lo stato delle persone (ad esempio: la separazione personale tra i coniugi, divorzio, ecc.), i diritti indisponibili in genere (per esempio: la potestà ed i diritti familiari), e taluni aspetti delle controversie di lavoro e assimilate.
L'incarico agli arbitri può essere contenuto in uno statuto sociale, in un contratto stipulato tra le parti (in tali casi è definita "clausola compromissoria"), oppure in uno specifico negozio giuridico separato dal contratto, di solito successivo allo stesso (il cosiddetto "compromesso").
Il compromesso e la clausola compromissoria devono, a pena di nullità, rivestire la forma scritta e contenere già la designazione degli arbitri o l'indicazione del modo di designarli; questi possono essere uno o più d'uno, ma sempre in numero dispari sin dal momento iniziale.
In presenza di una precisa e specifica clausola contrattuale, il Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di Commercio I.A.A., provvede, su richiesta di una o di entrambe le parti, alla nomina di arbitri incaricati di pronunciarsi sulle controversie.
A chi si rivolge il servizio
Quando e cosa serve
Ogniqualvolta emerga una controversia o un disaccordo nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale e una specifica clausola o compromesso prevedano il ricorso ad uno più arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.
Domanda di arbitrato sottoscritta dalla parte e indirizzata al Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, riportante le complete generalità delle parti, e altra documentazione inerente la controversia secondo le indicazioni dell'ufficio competente.
Riferimenti normativi
- Codice di Procedura Civile, art. 806 e seguenti
- L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 3