• 16 maggio 2012
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Designazioni arbitrali

Introduzione

Nell'ordinamento giuridico italiano l'arbitrato cosiddetto rituale, disciplinato nella nostra legislazione agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ha natura giurisdizionale e offre la possibilità alle parti di far decidere le liti al di fuori dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, ma con identica efficacia.

In via generale tutte le controversie possono essere sottoposte agli arbitri, tranne quelle riguardanti lo stato delle persone (ad esempio: la separazione personale tra i coniugi, divorzio, ecc.), i diritti indisponibili in genere (per esempio: la potestà ed i diritti familiari), e taluni aspetti delle controversie di lavoro e assimilate.

L'incarico agli arbitri può essere contenuto in uno statuto sociale, in un contratto stipulato tra le parti (in tali casi è definita "clausola compromissoria"), oppure in uno specifico negozio giuridico separato dal contratto, di solito successivo allo stesso (il cosiddetto "compromesso").

Il compromesso e la clausola compromissoria devono, a pena di nullità, rivestire la forma scritta e contenere già la designazione degli arbitri o l'indicazione del modo di designarli; questi possono essere uno o più d'uno, ma sempre in numero dispari sin dal momento iniziale.

In presenza di una precisa e specifica clausola contrattuale, il Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di Commercio I.A.A., provvede, su richiesta di una o di entrambe le parti, alla nomina di arbitri incaricati di pronunciarsi sulle controversie.


A chi si rivolge il servizio

Tutte le imprese.

Quando e cosa serve

Ogniqualvolta emerga una controversia o un disaccordo nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale e una specifica clausola o compromesso prevedano il ricorso ad uno più arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Domanda di arbitrato sottoscritta dalla parte e indirizzata al Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, riportante le complete generalità delle parti, e altra documentazione inerente la controversia secondo le indicazioni dell'ufficio competente.


Riferimenti normativi

  •  Codice di Procedura Civile, art. 806 e seguenti

  •  L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 3


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