• 16 maggio 2012
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Numerazione e bollatura

Introduzione

Per quanto riguarda la numerazione e bollatura, vengono fissati tre principi:

  1. i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente;
  2. nel caso sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, devono essere bollati su ogni foglio dall'Ufficio del Registro delle imprese o da un Notaio, dichiarando nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono;
  3. il libro giornale e il libro degli inventari devono essere solo numerati progressivamente in ogni pagina dall'utente interessato e non sono più soggetti ad alcuna bollatura o vidimazione.

Disciplina civilistica

Il comma 1, dell'articolo 8 della legge n. 383/2001, ha previsto la soppressione dell'obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, attraverso una riformulazione dell'articolo 2215 del Codice civile, rubricato "Modalità di tenuta delle scritture contabili".

Sia per il libro giornale che per il libro degli inventari è stato, da una parte, espressamente abrogato l'obbligo di bollatura iniziale e, dall'altro, confermato l'obbligo di numerazione delle pagine.

Non è stata invece effettuata alcuna modifica riguardante l'articolo 2421 del Codice civile, relativo ai libri sociali. Pertanto, continueranno ad essere numerati e bollati tutti i libri previsti dagli artt. 2421 e 2490 C.C., e precisamente:

  •  il libro dei soci;
  •  il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  •  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  •  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo;
  •  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
  •  il libro delle obbligazioni;
  •  il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

Rimane integralmente applicabile, quindi, il 2^ comma dell'articolo 2421, secondo cui "I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati su ogni foglio a norma dell'articolo 2215".

Questa disposizione va naturalmente collegata alla nuova formulazione dell'articolo 2215, che prevede la bollatura in ogni foglio qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione. Circostanza questa che riguarda tutti i libri sociali obbligatori.

Ai libri sopra riportati dovranno essere aggiunti tutti quei libri o registri che, per disposizione di leggi speciali, siano soggetti, oltre che alla numerazione, anche alla bollatura.

In sostanza continuerà ad esistere l'obbligo della numerazione e bollatura per tutti quei libri o registri per i quali tale obbligo è stato previsto da una norma speciale.


Disciplina fiscale

  • I libri IVA
    Con la modifica dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stata decretata l'abrogazione dell'obbligo di bollatura per tutti i registri (compresi i bollettari) tenuti agli effetti dell'IVA.
    Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell'articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972:
    •  stato soppresso l'obbligo di bollatura di tutti i registri IVA;
    •  permane l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;
    •  permane l'esenzione dall'imposta di bollo;
    •  viene autorizzato l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine  elettrocontabili, secondo le modalità dettate dall'Amministrazione finanziaria.
    • Pertanto, i registri di cui agli articoli 23 (registro delle fatture), 24 (registro dei corrispettivi) e 25 (registro degli acquisti) del citato D.P.R. n. 633 del 1972, non più soggetti a bollatura; possono ritenersi regolarmente tenuti soltanto se numerati progressivamente in ogni pagina.
    • In definitiva, sia per il libro giornale che per il libro degli inventari, sia per i registri previsti da norme tributarie, la numerazione progressiva delle pagine rimane l'unico adempimento da porre in essere.
  • I registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi
    La nuova normativa ha previsto anche la modifica del 1ˆ comma, dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo espressamente l'eliminazione dell'obbligo di bollatura per tutti quei libri e registri richiamati dalle disposizioni precedenti al citato articolo 22, con due eccezioni:
    • scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
    • scritture ausiliarie di magazzino, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali (Cfr. art. 14, lettere c) e d), D.P.R. n. 600/1973).

Questi due registri continueranno ad essere soggetti a numerazione e a bollatura.

Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell'articolo 22, del D.P.R. n. 600/1973:

  1. viene soppresso l'obbligo di bollatura di quasi tutte le scritture contabili previste dal citato decreto (ad eccezione dei due appena riportati);
  2. permane l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;
  3. permane l'esenzione dall'imposta di bollo;
  4. le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni.

Le competenze in materia di bollatura

A seguito delle modifiche apportate ai citati art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, "sono venute a cessare le competenze degli Uffici delle entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili". Per quelli non contabili, previsti da leggi speciali, la competenza è dell'ufficio Registro delle imprese o del notaio a meno la legge stessa non indichi espressamente uno specifico ente competente.


A chi e dove rivolgersi


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